Acque reflue

Tutela delle acque: dal Veneto due nuove delibere

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La Regione Veneto con le delibere n. 622 del 29 aprile 2014 e la n. 691 del 13 maggio 2014 ha varato nuove disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e AUA


La Regione Veneto delibera in materia di tutela delle acque con due nuove deliberazioni della Giunta.
Con la delibera della Giunta n. 622 del 29 aprile 2014 (BUR Veneto 56/2014), la Regione ha provveduto a fornire in modo dettagliato tutte le disposizioni in materia di scarichi che riguardano sia l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), che tutte le criticità legate alle prime applicazioni della DGRV n. 1775 del 2013 integrando e modificandone il contenuto.
In particolare, la delibera n. 622/2014 ha stabilito che nell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) non devono rientrare gli scarichi di acque reflue domestiche e quelli provenienti dagli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche e gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all’art. 39, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.). Rientrano invece nell’A.U.A. l’autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all’art. 39, comma 1, del P.T.A..

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 13 maggio 2014 (Bur n. 54 del 27 maggio 2014), si occupa invece della “Disciplina acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche. Al suo interno sono previste modifiche all’art. 34 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), ai sensi dell’art. 4. comma 3 del Piano regionale di Tutela delle Acque. Dgr 16/CR del 20.02.2014. La modifica dell’articolo 34 del Piano di Tutela delle Acque ha permesso di rendere assimilabili alle acque reflue domestiche anche gli scarichi delle acque reflue provenienti da ospedali, case di cura, residenze socio assistenziali e riabilitative, con esclusione però dei laboratori scientifici, di analisi e ricerca e didattici.
La delibera n. 691 ha infatti eliminato dall’art. 34 le parole “con numero di posti letto inferiore a 50”, rendendo in questo modo immediatamente assimilabili alle acque reflue domestiche tutte le attività sopracitate a prescindere dal numero dei posti letto, fermo restando l’obbligatorietà del trattamento di disinfezione.

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Redazione InSic

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