Trentino: modifiche alla Legge regionale sulla VIA

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Sul Bollettino Ufficiale (del 16 gennaio 2016) della Regione Trentino Alto Adige è stata pubblicata la Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 11 che riporta modifiche alla Legge provinciale in materia di Valutazione d’impatto ambientale.

Si apporta quindi modifica testuale ad alcuni passaggi del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 e ad altre disposizioni provinciali in materia di ambiente.
Il Capo I modifica infatti l’art. 4 (Procedure per l’approvazione dei progetti) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013).

Il Capo II riporta invece le Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 in materia di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione.

Scarichi in fognature
Il capo III contiene le modifiche più significative al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987), in particolare l’articolo 15 riguarda il recapito in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dagli stabilimenti idropinici e idrotermali, l’articolo 16 riguarda lo scarico dei rifugi alpini ed escursionistici; l’articolo 17 modifica la disciplina per i liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper.

Viene poi completamente sostituito l’art. 24 del testo unico provinciale che ora stabilisce che: «1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l’autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell’art. 23, e’ rilasciata su parere conforme dell’Agenzia per la depurazione, se la fognatura e’ presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere conforme della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali, se la fognatura non e’ presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano.»

Acque
Fra gli altri articoli che segnaliamo, l’articolo 22 della legge provinciale 11/2015 prevede una Integrazione dell’articolo 16-quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976: il nuovo comma 5 ter prevede che con Deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per stabilire la significatività di una sorgente, le modalità per l’effettuazione del rilascio del deflusso minimo vitale e le ipotesi di esenzione dall’obbligo di rilascio, per l’applicazione dell’art. 11, comma 4, lettera f), delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che assoggetta al deflusso minimo vitale le derivazioni gravanti su sorgenti significative per il regime idraulico dei corsi d’acqua.

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Redazione InSic

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