Un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, ha riguardato il conferimento di rifiuti vegetali in un impianto di biogas.
Il quesito
Un'azienda che lavora
prodotti ortofrutticoli e che vorrebbe destinare una quantità di merce vegetale non commercializzabile, poiché non idonea agli standard di qualità ad un impianto biogas con
un documento di trasporto, anziché a rifiuto con formulario e relative registrazioni, lo può fare? Se si, quali sono gli adempimenti perché l'azienda sia ottemperante alla normativa ambientale?
Secondo l'Esperto
Per verificare se gli scarti vegetali vanno considerati rifiuti e, quindi, sottoposti alla disciplina della
parte IV del D.Lgs. 152/2006, bisogna premettere talune considerazioni.
Innanzitutto, va accertato
l'elemento soggettivo, dovendosi concludere che si tratta di rifiuti, quando è manifesta l'intenzione di disfarsene.
Inoltre, va posta attenzione al disposto dell'
art. 183 e 185 del D.Lgs. 152/2006. In base a queste disposizioni, non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del decreto i materiali vegetali, nonché, nel rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti, i materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas.
Pertanto, tali materiali possono essere conferiti
con semplice DDT, senza l'uso dei formulari e senza compilazione dei registri di carico e scarico. Questa conclusione non pare possa mettersi in dubbio almeno per l'ipotesi in cui gli scarti vegetali vengano cedute dietro corrispettivo in favore dell'agricoltore.
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