Pile e accumulatori: in Gazzetta il decreto di recepimento delle modifiche europee

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In Gazzetta ufficiale (n.54 del 5-3-2016) è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, n. 27 che da attuazione alla direttiva 2013/56/UE di modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori, in particolare con riferimento alla immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio.
Il Decreto era stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri del 12 febbraio scorso, insieme ad altri temi (sostanze radioattive in acque – il cui decreto non è ancora stato pubblicato- ed il referendum trivelle)

Trattandosi di un decreto che recepisce una direttiva che a sua volta modifica una precedente direttiva europea, il D.Lgs. n.27/2016 modifica direttamente il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, (che attuava la direttiva 2006/66/CE).
Si sostituiscono in molti punti, i riferimenti che il D.Lgs. 188/2008 faceva al D.Lgs. n. 151/2005 (decreto di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti) con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Immissione in commercio
Fra le altre modifiche più significative, segnaliamo che il D. Lgs. 27/2016, modifica l’articolo 5 del D.Lgs. n.188/2008: l’articolo riportava il divieto (comma 2) di immissione sul mercato di pile e accumulatori non conformi ai requisiti del decreto (del 2008) dalla data di entrata in vigore del decreto (il 18 dicembre 2008). Il nuovo decreto n.27/2016 aggiunge un comma 2 bis in base al quale “Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte”.
I divieti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n.188/2008 riguardavano l’immissione sul mercato: a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti piu’ di 0,0005 per cento di mercurio in peso; b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti piu’ dello 0,002 per cento di cadmio in peso. Tale divieto non si applica (comma 2 dell’articolo 3 ) alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso e (comma 3 dell’articolo 3) alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; attrezzature mediche; utensili elettrici senza fili.

Rimozione di pile e accumulatori
Un ulteriore modifica apportata dal D.Lgs. 27/2016 al D.Lgs. n.188/2008 riguarda l’articolo 9 in materia di rimozione di pile e accumulatori: viene completamente riscritto il secondo periodo del comma 1.
L’articolo stabiliva che gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori fossero progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori fossero facilmente rimovibili. Dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.188/2008 gli apparecchi in cui sono incorporati pile/accumulatori andavano corredati di indicazioni per l’utilizzatore finale, su come rimuoverli senza pericolo e sul tipo di pile/accumulatori incorporati.
Ora il nuovo periodo riporta che: “Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall’utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell’apparecchio”.

Iscrizione dei produttori di pile
Viene infine riscritto il comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. n.188/2008: il D.Lgs. n.27/2016 prevede che “I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza”.

I divieti di immissione sul mercato
A proposito dei divieti di cui all’articolo 3, il nuovo D.lgs. n.27/2016 all’articolo 2 stabilisce che “Il divieto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.

I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all’obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (fissata al 20 marzo 2016 n.d.r.).

3. Il decreto di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto(fissata al 20 marzo 2016 n.d.r.)”
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Il Decreto di cui all’articolo 27 comma 5, citato riferisce ad un emanando decreto del Ministero dell’Ambiente in cui fossero stabilite le tariffe per la copertura degli oneri relativi all’istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori(di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.188/2008)

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 27 Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.
(GU n.54 del 5-3-2016)

Vigente al: 20-3-2016

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Redazione InSic

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