EMAS per Aziende alimenti/bevande: il documento settoriale di riferimento

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La Commissione con Decisione 2017/1508 del 28 agosto 2017 approva un documento che si pone come documento settoriale di riferimento per le pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande, a norma del regolamento EMAS (regolamento (CE) n. 1221/2009).

Documento settoriale EMAS per aziende del settore alimentare

Il documento contenuto in allegato alla Decisione 2017/1508 contiene le migliori pratiche di gestione ambientale e riguarda questioni ambientali fondamentali individuate nel settore della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande. Queste pratiche dovrebbero inoltre favorire un’economia più circolare individuando azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l’utilizzo dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari.
Il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande cui riferisce il Documento riguarda imprese che rientrano nelle seguenti divisioni del codice NACE (secondo la classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio):
codice NACE 10: industrie alimentari
codice NACE 11: produzione di bevande.

Adeguamento al Documento settoriale

Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi a questo come ad altri esempi di eccellenza, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
Tuttavia, il regolamento EMAS impone alle organizzazioni registrate presso EMAS di tener conto dei documenti di riferimento settoriali quando predispongono il loro sistema di gestione ambientale e quando valutano le loro prestazioni ambientali nelle dichiarazioni ambientali redatte conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Cosa sono i documenti settoriali della Commissione?

I documenti di riferimento settoriali messi a punto dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono necessari per aiutare le organizzazioni di un determinato settore a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più importanti della loro gestione ambientale e per facilitare la valutazione, la comunicazione e il miglioramento delle loro prestazioni ambientali.
Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale, alcuni indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentono di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.

Cos’è EMAS?

Il sistema di ecogestione ed audit (EMAS) è stato istituito con il regolamento (CE) n. 1221/2009 (noto anche come EMAS III) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è uno strumento di gestione grazie al quale imprese e altre organizzazioni possono valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.
Con DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2013 è stata fornita una Guida alla certificazione EMAS per le aziende che vogliano aderirvi.EMAS è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico, all’interno o all’esterno dell’Unione europea, e che intende:
• assumersi una responsabilità ambientale ed economica,
• migliorare le proprie prestazioni ambientali,
• comunicare i propri risultati ambientali alla società e alle parti interessate in generale.
• Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono:
• dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale,
• impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali,
• dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate,
• coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione,
• pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna.
Le organizzazioni devono:
• effettuare un’analisi ambientale (che comprenda l’individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti),
• registrarsi presso un organismo competente dopo aver svolto con successo la verifica della propria organizzazione.
Dopo essersi registrate, le organizzazioni acquisiscono il diritto di usare il logo EMAS.

Dal 2001, ogni organizzazione pubblica o privata può attuare EMAS. Con EMAS III, il sistema viene messo a disposizione anche delle organizzazioni non europee o delle imprese europee operanti in paesi non europei. Per quest’ultimo aspetto si rimanda alla guida specifica per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale.

Riferimenti normativi:
DECISIONE (UE) 2017/1508 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017
relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

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Redazione InSic

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