Dragaggio nei SIN: pubblicato il nuovo Regolamento

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In Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 luglio 2016 n.172, in vigore dal 21 settembre, che contiene, in allegato, il Regolamento per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale. Il Decreto è stato pubblicato insieme al Decreto 15 luglio 2016, n. 173 che si occupa del tema correlato delle attività di escavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (anch’esso in vigore dal 21 settembre).

Campo di applicazione
Il DM n.172/2016 disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati, come espressamente previsto dall’art. 5 bis comma 6 della legge n. 84/94 (la Legge di Riordino della legislazione in materia portuale), e al fine di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis della Legge del 94, che prevede, dietro specifiche analisi, la reimmessione nei nei corpi idrici dai quali provengono (dietro specifico trattamento) ovvero il riutilizzo per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping.
Non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Tali operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalità discendenti dall’applicazione dell’articolo 109, comma 2, del Codice Ambiiente.

Le operazioni di dragaggio: modalità previste dal DM 172/2016
Il DM 172/2016 richiede che tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione del sedimento, il trasporto, la collocazione finale si svolgano secondo le modalità di cui all’articolo 5-bis, comma 2, della legge n. 84/94, e siano realizzate secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente circostante, in particolare escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilità, nonché eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale.
Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispetti i requisiti di qualità stabiliti per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 5-bis della legge n.84/94 restano soggette al regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del Codice Ambiente.

Il Progetto di dragaggio
All’articolo 3 si regola il contenuto del progetto di dragaggio che va presentato ai sensi dell’articolo 5-bis comma 1, della legge n. 84/94: al suo interno, fra l’altro, i risultati della caratterizzazione dell’area da dragare, l’individuazione dell’area da dragare, le metodologie prescelte per l’intero processo di gestione del sedimento dragato o delle singole frazioni dello stesso, il piano di monitoraggio previsto per l’intero processo di movimentazione e gestione del sedimento. Si prevede al comma 2 dell’art. 3 del DM n.172/2016, che nel caso in cui la apposita Commissione ministeriale (art. 8 del Codice Ambiente) consideri che il progetto di dragaggio vada assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il termine di 30 giorni per il decreto di autorizzazione del Ministero viene interrotto nelle more della presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente e del completamento della procedura di VIA da parte dell’autorità competente.
Per il reimpiego dei sedimenti dragati e per la relativa autorizzazione all’utilizzo degli stessi in ambiente marino o terrestre, il Ministero dell’ambiente può convocare un apposito tavolo tecnico per la valutazione del progetto e delle documentazioni integrative pervenute, finalizzato all’esame congiunto degli aspetti ambientali con le autorità ed agenzie ambientali competenti in materia.

Modalità di reimpiego dei materiali dragati
L’art.4 richiede che ai fini del reimpiego dei materiali dragati, il progetto di dragaggio individui l’idoneità dei sedimenti a essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping e l’idoneità dei sedimenti ad essere impiegati a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata oppure l’idoneità dei sedimenti ad essere refluiti in strutture di contenimento.

Riferimenti normativi:
DECRETO 15 luglio 2016, n. 172 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Vigente al: 21-9-2016
(GU Serie Generale n.208 del 6-9-2016)

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Redazione InSic

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