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DPR Terre e rocce da scavo: le controdeduzioni del Ministero Ambiente

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Il sito del ministero dell’Ambiente ha pubblicato le proprie Controdeduzioni alle osservazioni della consultazione pubblica sullo schema di regolamento terre e rocce da scavo, in forma di Tabella, che alleghiamo a fine notizia.

In base all’art. 8 del DL 133/2014 (DL sulla digitalizzazione PA e dissesto idrogeologico, conv in L.11 novembre 2014, n. 164) si prevede infatti l’adozione di un DPR contenente una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, approvato dal Governo negli ultimi Consigli dei Ministri e sottoposto a consultazione pubblica dal 19 novembre. A seguito di questa il Ministero esprime ora le proprie controdeduzioni alle osservazioni trasmesse all’amministrazione. Le osservazioni non pertinenti alle finalità della consultazione e non rispondenti alle domande formulate, spiega il Ministero, non avrebbero obbligato la stessa a conformarsi alle proposte di modifica in esse contenute.

Le controdeduzioni del Ministero sono esplicitate, per ciascuna domanda, in una tabella a tre colonne che indica:
-la sintesi delle osservazioni formulate raggruppate per categorie omogenee;
-le controdeduzioni del Ministero;
-la discendente riformulazione del testo del provvedimento.

Sono 23 le domande oggetto di confronto e su cui vertono le controdeduzioni: si parte da un giudizio relativo alla chiarezza delle definizioni contenute nel nuovo DPR alla coerenza delle stesse con la normativa europea e la coerenza dei criteri elencanti nell’articolo 4 volti a qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Le domande 4 e 5 incidono proprio sulle semplificazioni proposte e sulla loro capacità di semplificare realmente il quadro normativo vigente. La domanda 8, per esempio chiede se è utile aver mantenuto una procedura specifica semplificata per l’utilizzo, in situazioni di emergenza (articolo 13), delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni (sull’argomento si veda la domanda 11e 12 sulle procedure amministrative per l’utilizzo delle terre e rocce da questi cantieri)
Ulteriori domande riguardano poi la reale portata semplificatoria del prossimo DPR in materia di deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (domanda 15) e soprattutto il rapporto esistente tra il deposito temporaneo disciplinato dall’articolo 183, del Codice Ambiente e la fattispecie disciplinata dall’articolo 23 dello schema di regolamento (Domanda 16) .Fra le altre domande, segnaliamo la n.19 che riguarda la procedura delineata agli art. 25 e 26 del futuro DPR e sulla capacità di reale semplificazione dell’utilizzo di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, anche rispetto alle condizioni di utilizzo e delle procedure di caratterizzazione e scavo. Le ultime domande riguardano (domanda 22) l’attuazione dei necessari controlli sulle attività disciplinate dal futuro regolamento e l’abrogazione (domanda n.23) delle norme a seguito dell’approvazione del DPR.

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Redazione InSic

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