Combustibili marittimi: un decreto di adeguamento alle previsioni UE

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Sulla Gazzetta Ufficiale (n.86 del 12-4-2017) il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 marzo 2017 in materia di combustibili marittimi: prevede modifiche all’Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Codice Ambiente, adeguandolo alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE.

Il Contesto normativo
Il Codice Ambiente in conformità alla direttiva 99/32/CE (relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi), prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati ed utilizzati sul territorio nazionale e l’invio alla Commissione europea di una relazione annuale sul tenore di zolfo di tali combustibili.
Con la decisione della Commissione europea 2015/253/UE del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE sono state disciplinate le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi.
Modifiche che necessitano di un aggiornamento delle attuali prescrizioni contenute nell’allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Codice, per garantire l’effettiva applicazione delle nuove modalità di controllo e di elaborazione della relazione annuale.

Le modifiche alla disciplina del Codice
Fra le modifiche più significative all’Allegato X segnaliamo l’inserimento nella sezione 3, dopo il paragrafo 2, del nuovo paragrafo 2 bis sulle “Modalità di raccolta dei dati e delle informazioni sui combustibili per uso marittimo”.
Si richeide di assicurare un numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile almeno pari al10% del numero delle navi facenti annualmente scalo presso il territorio italiano: una nave è conteggiata una sola volta per ciascun anno in cui ha effettuato uno o più scali sul territorio italiano.
Un successivo comma prevede accertamenti anche mediante campionamento e analisi almeno pari al 20% degli accertamenti di cui al punto precedente (2 bis 2) e al momento della consegna alle navi, per i fornitori di tali combustibili che, nel corso di un anno civile, secondo quanto risulta dai dati del sistema di informazione dell’Unione hanno consegnato almeno tre volte combustibili non conforme a quanto indicato nel bollettino di consegna (2 bis 3) o sui campioni sigllati (2 bis 4) . In caso di accertamento mediante controllo sui combustibili presenti nei serbatoi della nave, si devono effettuare uno o più prelievi istantanei nel punto dell’impianto servizio combustibile in cui è installata un’apposita valvola, secondo quanto è indicato nel sistema di tubature del combustibile della nave o quanto è previsto dal piano generale delle sistemazioni (2 bis 5)
Se il punto di prelievo non è reperibile, il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un punto, proposto dal rappresentante della nave (il comandante o l’ufficiale responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa documentazione) ed accettato dall’autorità competente per il controllo, in cui sia installata una valvola per il prelievo dei campioni che soddisfi tutte le condizioni indicate al comma 2 bis 5.
Il comma 2 bis 6 richiede che i campioni di combustibile prelevati dai serbatoi della nave siano raccolti in un contenitore che permetta di riempire almeno tre fiale per campioni rappresentative del combustibile utilizzato.

Al comma 2 bis 7 si indicano i contenuti dell’ordinanza dell’autorità marittima che dovrebbe prevedere
– l’obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo, di comunicare a tale autorità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell’anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati;
– l’obbligo, per il comandante o l’armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l’anno civile, di trasmettere a tale autorità, entro le 24 ore successive all’accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore, una descrizione del metodo utilizzato; in caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all’art. 295, comma 20, deve essere inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma.»;

Infine, segnaliamo che il DM 22/3/2017 contiene un allegato “Elenco per la trasmissione dei dati relativi ai combustibili marittimi” che viene inserito direttamente e richiamato al punto 3.6 della sezione 3 del par. 3 dell’Allegato X del Codice: i dati in esso contenuti sono alla base della Relazione per la trasmissione dei dati sui combustibili ad uso marittimo prevista al punto 3.5.

Riferimenti normativi:
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Redazione InSic

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