Valutazione rischi in una SRL: chi deve stendere il DVR?

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La domanda posta all’esperto sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro riguarda l’individuazione della figura del datore di lavoro in una Srl che gestisce immobili, alle prese con la valutazione dei rischi

Il quesito

Siamo una s.r.l. il cui oggetto sociale è la gestione di immobili di proprietà concessi in locazione. La sede operativa e legale è la stessa della società a cui sono stati affittati gli immobili (unico stabilimento). La società è costituita da 5 soci compreso il presidente del consiglio di amministrazione. Non ha lavoratori dipendenti o di altre caratteristiche.
Il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci si riuniscono tre/quattro volte all’anno per la gestione ordinaria della società e l’approvazione del bilancio. Queste riunioni vengono svolte presso la sala riunioni negli uffici dell’azienda a cui sono affittati gli immobili.
Non vengono svolte attività lavorative che richiedono l’utilizzo di attrezzature di lavoro.
La società affittuaria dell’immobile ha provveduto alla valutazione dei rischi, alla stesura del relativo documento e agli adempimenti derivanti dal D.Lgs. n. 81/08.
Il presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. deve essere considerato “datore di lavoro” quindi adempiere agli obblighi derivanti del D.Lgs. n. 81/08?
Se si, in assenza di rischi anche interferenti dovuti all’utilizzo saltuario di locale per le riunioni, è necessario valutare i rischi e predisporre il DVR?

Secondo l’Esperto

Per ciò che riguarda il presidente del consiglio di amministrazione, questo deve considerarsi il “datore di lavoro” se delegato formalmente dal cda, altrimenti bisogna fare riferimento – Cass. pen., n. 21628 del 2013 – all’intero cda.
Per ciò che riguarda il secondo quesito, c’è da sottolineare che non si può ritenere l’attività a rischio zero, in quanto vi è la presenza di un semplice impianto elettrico d’illuminazione, il quale prevede la valutazione del relativo rischio. Il punto più interessante è sicuramente capire se esiste “l’oggetto” delle tutele disposte dal D.Lgs. 81/2008, c.d. T.U. sicurezza, ovvero il lavoratore così come definito dal art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; poiché se questo venisse a mancare, l’attività sarebbe esclusa dal campo di applicazione del T.U. citato.
Da quanto detto, e considerando che si tratta di una società di capitali, a rigore di logica i soci non dovrebbero ricadere nella definizione di lavoratori; tuttavia se i soci dovessero essere sconsiderati “soci lavoratori” poiché subordinati in qualche maniera, si cadrebbe nel paradosso in cui tutti sono oggetto di tutela, ed ognuno destinatario di obblighi per l’altro. Ciò avviene frequentemente nel caso di società di persone.

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Redazione InSic

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