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Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 luglio 2022

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Con la LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del DL Riaperture DL 24/2022 del 24 marzo 2022 (qui il testo definitivo)  si conferma la proroga al 31 luglio 2022 del regime attuale di sorveglianza sanitaria eccezionale.
Lo conferma anche l’INAIL sulla pagina dedicata alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Di seguito,

  • un focus su cos’è la sorveglianza sanitaria, come attivarla, quale procedura seguire, quali sono le normative di riferimento e in cosa consiste il concetto di fragilità dei lavoratori interessati
  • Pagine utili di informazione sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale:
  1. la pagina dedicata da INAIL alla Sorveglianza Sanitaria eccezionale con tutti i moduli, guide FAQ e modelli di riferimento.
  2.  News e aggiornamenti di InSic sulla sorveglianza sanitaria eccezionale

Conversione DECRETO LEGGE RIAPERTURE 24/2022: proroga per la sorveglianza sanitaria eccezionale al 31 luglio 2022

Di seguito il testo dell’art. 10 comma 2 del Decreto RIAPERTURE – DL 24/2022 e dell’Allegato B del Decreto nel quale si trova la proroga per la sorveglianza sanitaria eccezionale.

                           Art. 10
 2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato B sono prorogati al ((31 luglio  2022))  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  ((2-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  90,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile  per  i
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino  al  31
agosto 2022.))  
                          Allegato B 
    

                                                        (articolo 10)
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020,  |
|   |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio    |
|1. |2020, n. 77                                                    |
|   |Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a       |
|   |rischio di contagio                                            |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |
|   |34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |
|2. |n. 77                                                          |
|   |Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del   |
|   |settore privato                                                |
              |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,   |
|   |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  |
|   |27                                                             |
|3. |Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di         |
|   |collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici,  |
|   |veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario |
|   |del comparto sanita', collocati in quiescenza, nonche' agli    |
|   |operatori socio-sanitari collocati in quiescenz

In cosa consiste la Sorveglianza sanitaria eccezionale?

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da

  • immunodeficienze da malattie croniche,
  • da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso
  • o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età,

ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Sorveglianza sanitaria: come attivarla?

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati, le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: la procedura da seguire

  1. Inoltro della richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato
  2. poi, segue la individuazione del medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore;
    esito della valutazione della condizione di fragilità;
  3. quindi, il giudizio di idoneità del medico competente che fornisce indicazioni di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore/lavoratrice;
    Il giudizio di non idoneità temporanea si riserva solo ai casi che non consentano soluzioni alternative;
  4. infine, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

La Sorveglianza sanitaria eccezionale: la normativa di riferimento.

Il DL Rilancio

L’art. 83 DL Rilancio (convertito), n.34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori inquadrabili come “fragili”, ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità (leggi l’approfondimento su InSic).

Situazioni di particolare fragilità: la circolare 13/2020 del Ministero Salute

INAIL conferma che la Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 81/2008 (Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro – qui il testo aggiornato), estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.

In merito alle “situazioni di particolare fragilità” INAIL richiama la circolare n.13/2020 (Min.Lavoro-Salute) del 4 settembre 2020 e sottolinea come: “i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di co-morbilità con l’infezione da SARS-CoV-2 possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia”.

INAIL: interpretazioni del concetto di “fragilità” del lavoratore

Pertanto il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico” e ribadisce altresì rispetto al fattore “età” che “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio” anche alla luce delle conclusioni del Rapporto Iss COVID-19, del 21 agosto 2020, n. 58.

Circolare n.44/2020 concetto di “fragilità” del lavoratore secondo INAIL

Con la Circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020 INAIL fornisce nuove istruzioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria “eccezionale” (regolata all’art. 83 del DL Rilancio – D.L. 19 maggio 2020, n. 34dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2

INAIL richiama l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero della Salute, e ribadisce che il concetto di fragilità deve essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale.

Sorveglianza sanitaria e procedura: i Servizi territoriali INAIL

Con riguardo a tale condizione, per effetto della L. n. 126/2020, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente – ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 – ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL.

Modalità di svolgimento delle visite mediche in sorveglianza sanitaria eccezionale

Le visite mediche sono svolte con le  modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 e, all’esito, il medico competente esprime il giudizio di idoneità, fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative. Eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.
Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Il servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”

L’Istituto ricorda che a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, è attivo il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale ”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.

MESSAGGIO INPS 171/2021

Con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, l’INPS fornisce indicazioni relative alle tutele dei lavoratori dipendenti posti in quarantena e dei c.d. lavoratori fragili, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche all’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, in tema di tutele riconosciute ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili (comma 2 e 2bis).

Si distingue poi fra

  • i lavoratori dipendenti del settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la Legge di Bilancio 2021 ha eliminato dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020;
  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, oltre che i lavoratori con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992: è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. La tutela consiste nell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero nonché nello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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