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Premi assicurativi INAIL: termine rimandato al 16 marzo

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AGG: In Gazzetta n.51 del 3-3-2015, il Decreto 9 febbraio 2015 del Ministero del Lavoro, che di fatto approva la Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014 con cui l’Istituto decreta di anticipare il termine per lapresentazione delle denunce retributive in via informatica di cui al DIM (Lavoro-Economia) 16 giugno 2003 fissando un nuovo termine, al fine di provvedere al tempestivo aggiornamento delle basi dati relative alle retribuzioni.



INAIL con Circolare n. 33 del 25 febbraio 2015 rimanda al 16 marzo il termine, originariamente fissato per il 16 febbraio (dall’art. 28.4 del DPR 1124/1965) per la comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare per il pagamento della “rata premio anticipata” e della “regolazione premio” relativa al periodo assicurativo precedente, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo.

La proroga si è resa necessaria al fine di incentivare le modalità di invio telematico delle denunce retributive e ridurne i tempi di acquisizione da parte dell’Istituto.
Lo sviluppo dei sistemi di trasmissione telematica dei dati tra imprese e Amministrazione ha reso ora necessario stabilire un nuovo termine per l’invio di queste denunce retributive annuali, spiega INAIL nella circolare n. 32/2015.
Chiarisce l’Istituto che l termine per la presentazione all’Inail delle denunce retributive annuali è fissato al 28 febbraio di ogni anno e in caso di anno bisestile al 29 febbraio (det. Presidenziale n. 330 del 6 novembre 2014, approvata con DM 9 febbraio 2015).
Il termine del 16 febbraio riguarda invece il versamento in unica soluzione dei premi di autoliquidazione e per il versamento della prima rata, nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga della facoltà di pagare il premio in quattro rate. Resta invariato, per il futuro, ricorda INAIL, il termine entro cui devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni in caso di cessazione di tutte le attività assicurate nel corso dell’anno, (fissato al 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio).
Il termine del 28 febbraio si applica dal corrente anno 2015, pertanto, le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2014 devono essere presentate entro il 2 marzo 2015, in quanto il 28 febbraio cade di sabato ed il termine è quindi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

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Redazione InSic

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