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Omissione di segnaletica e tutela di soggetti esterni all’azienda

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La Suprema Corte con sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2014, n. 956, ha esaminato la problematica dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei confronti di soggetti esterni che, a qualsiasi titolo, accedano nei luoghi di lavoro.

Per la rubrica “Il caso del Mese”, Maurizio Prosseda (Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione) analizza per noi il caso di uno scontro tra un automezzo in entrata sul piazzale aziendale ed una piattaforma sovrastante l’accesso allo stesso.Il Tribunale competente aveva proceduto a condannare l’amministratore unico della società proprietaria dei luoghi di lavoro per i reati di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 81/08, avendo questi omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse della situazione di pericolo dettata, in particolare, dell’esistenza della predetta piattaforma.La Suprema Corte sgombra dichiara in via preliminare che “… l’eventuale violazione delle norme sui trasporti posta in essere dal conducente del mezzo che collise con la piattaforma non fa venire meno l’obbligo per il titolare dell’opificio di provvedere alla segnalazione di un ostacolo anche solo potenziale, ove quest’obbligo sussista …”.

Quanto all’individuazione dei soggetti tutelati dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, che il ricorrente asserisce, nel caso di specie, limitata ai dipendenti del datore di lavoro, la Corte invece ha osservato che “In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro,…, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi”.

In allegato l’articolo completo di M. Prosseda, pubblicato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.La sentenza completa è disponibile sulla nostra banca dati Sicuromnia.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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