Interpello n.17/2016: Soccorso stradale e formazione per conduttori di carroattrezzi

2105 0
Continuiamo con l’analisi degli Interpelli proposti dal Ministero del lavoro in data 25 ottobre e da noi riportati in questi giorni.
L’Interpello n.17 risponde ad un quesito della CNA sull’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 (criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale) al personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.

Il Quesito
La CNA nel quesito chiede conferma sulla possibilità di ritenere il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientrante nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non obbligato a frequentare il corso di formazione professionale ivi previsto.
Il DIM indica i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Le attività lavorative citate, si spiega nell’interpello “fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002” tra le quali sono espressamente menzionate “anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti”.

Secondo la Commissione Interpelli
L’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.

Quanto all’obbligo formativo, si ricorda nell’interpello che è il DIM 4/3/2013 all’art. 3 comma 1 a richiedere al datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale).
Durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono invece quelli individuati nell’allegato II del decreto stesso.

Riferimenti normativi:
Interpello del 25/10/2016 – n. 17/2016
destinatario: CNA
istanza: Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore