La formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, i dirigenti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro secondo gli Accordi della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011.

La formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai dirigenti ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda.
In questo articolo esaminiamo i contenuti, la durata, la prova di verifica e l’aggiornamento della formazione per i dirigenti


L’obbligo di formazione per i dirigenti

Ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, i dirigenti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro secondo gli Accordi della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011.

Qual è la durata della formazione dei dirigenti?

In riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08, ed in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 del T.U., la formazione dei dirigenti ha una durata minima di 16 ore e sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

Quali sono i contenuti della formazione dei dirigenti?

La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
• soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
• delega di funzioni;
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/2001, e s.m.i.;
• i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

• modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. 81/08);
• gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
• organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
• modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08;
• ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

• criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
• il rischio da stress lavoro-correlato;
• il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
• il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
• le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
• la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
• i dispositivi di protezione individuale;
• la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
• importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
• tecniche di comunicazione;
• lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
• consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In che tempi deve essere completata la formazione per dirigenti?

La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In cosa consiste la prova di verifica delle conoscenze?

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, deve essere effettuata una prova di verifica da effettuarsi, in alternativa, con colloquio o test; la prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Quando è previsto l’aggiornamento alla formazione dei dirigenti?

La formazione dei dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Quando è possibile ricorrere alla formazione e-learning?

L’intero percorso formativo di 16 ore per dirigenti ed il relativo aggiornamento quinquennale di 6 ore possono essere realizzati anche in modalità e-learning

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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