Decreto del Fare: il Ministero del Lavoro chiarisce sulle semplificazioni

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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha convocato per lunedì 1 luglio il Comitato di coordinamento sulla vigilanza ispettiva per discutere le azioni da intraprendere per rafforzare i controlli sulla sicurezza sul lavoro e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il Decreto del Fare.

La riunione del Comitato di Vigilanza ispettiva
Lo annuncia un comunicato del ministero che nel corso della riunione verranno anche presentati il nuovo strumento telematico messo a punto dall’INPS per la lotta al “lavoro nero” (che consentirà di valutare sia il comportamento tenuto dal datore di lavoro sia l’evoluzione della posizione assicurativa del lavoratore) e i primi risultati del progetto avviato dall’INAIL nel mese di maggio, su richiesta del Ministro del Lavoro, per la valutazione del rischio infortunistico per settore di attività economica e per singola impresa.
In occasione della riunione, verrà discusso come dare attuazione alle norme sulla semplificazione di alcuni adempimenti formali in questa materia contenute nel recente decreto legge del Fare e su come accompagnare queste ultime con un parallelo rafforzamento dei controlli sostanziali.
La riunione del Comitato definirà il piano di lavoro per rendere efficaci le nuove norme nel più breve tempo possibile e per rafforzare il sistema dei controlli sul campo.

Le semplificazioni del Decreto del Fare
All’interno del comunicato, il ministero del Lavoro fornisce anche alcune indicazioni proprio sulle innovazioni previste dal Decreto Legge del Fare, relativamente alla semplificazione delle comunicazioni in materia di sicurezza; le riportiamo per intero:
• la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi a nuovi insediamenti produttivi possa essere effettuata nell’ambito delle istanze e delle segnalazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010;
• il datore di lavoro possa trasmettere per via telematica alcune comunicazioni in materia di misure specifiche di protezione e di prevenzione, di esposizione non prevedibile, di notifiche all’organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro;
• dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro può denunciare per via telematica eventi legati ad infortuni solo all’INAIL, che trasmetterà in tempo reale tali informazioni alle altre autorità competenti (pubblica sicurezza, autorità portuali e consolari, nonché ai servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro). La maggiore rapidità nella trasmissione delle informazioni consentirà, dunque, un intervento più tempestivo da parte delle autorità competenti.

Settori a basso rischio infortuni
Per i soli settori a basso rischio infortunistico (da identificare mediante un decreto del Ministero del Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL, e da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni) si prevede che:
a) fermi restando gli obblighi e i requisiti sostanziali in tema di salute e sicurezza (e, in particolare, gli obblighi in tema di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria), al posto del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), possa essere nominato un incaricato unico che sovraintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori.
Tale incaricato deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, nonché essere soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro. Resta comunque l’obbligo di predisporre il DUVRI nel caso di rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui all’allegato XI al Testo Unico sulla sicurezza del 2008;
b) siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento richiamato all’articolo 131 del codice degli appalti pubblici. Anche in questo caso, l’emanazione del decreto ministeriale in questione sarà preceduta da un previo confronto con la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e con la Conferenza Stato-Regioni.
L’obbligo di predisposizione del DUVRI viene escluso per quelle prestazioni che in relazione alla loro durata impiegano un numero esiguo di lavoratori (dieci uomini-giorno). Sono ovviamente escluse da tale deroga le lavorazioni che possano comportare rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di altri rischi particolari.

Verifiche INAIL su attrezzature
Al fine di migliorare la verifica periodica delle attrezzature di lavoro, è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica ed è stato inoltre previsto l’obbligo, per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il soggetto interessato potrà da subito rivolgersi, per la verifica periodica, a soggetti pubblici o privati abilitati, sostenendone il relativo costo.

Piccoli lavori in cantiere
Sono state inoltre introdotte alcune semplificazioni in materia di adempimenti sulla sicurezza per i cantieri nel caso dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno (in luogo dell’incerta definizione precedente che si riferiva a due giornate di lavoro), finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. Un decreto del Ministro del lavoro (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato-Regioni) definirà modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera).

Formazione RSPP e ASPP
Inoltre, sono state introdotte all’articolo misure di razionalizzazione in tema di formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32, TU) e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37, TU). In particolare, al fine di evitare duplicazioni, è stato previsto che nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta.

Sorveglianza sanitaria
Estendendo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per i soli lavoratori agricoli, si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute (sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento). La disposizione è volta a evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro presso i quali il lavoratore presti la sua attività: si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo.

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Redazione InSic

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