Autotrasporto merci, INAIL riduce i premi assicurativi

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L’INAIL con nota dell’8 maggio 2013 annuncia la “Riduzione dei premi dovuti dalla aziende del settore dell’autotrasporto di merci per l’anno 2013”. Entro il 16 maggio i datori di lavoro che non abbiano ricevuto il tasso applicato in tempo utile per la determinazione ed il pagamento del premio possono richiederlo alle Sedi competenti.

Le riduzioni INAIL

La quota da finalizzare alla riduzione dei premi Inail per l’autotrasporto merci e quindi all’abbattimento del costo del lavoro per il settore, è stata fissata in 91 milioni,dei quali:

-82 milioni di euro per la riduzione “non strutturale” dei tassi medi di tariffa delle due voci 9121 e 9123;
-9 milioni di euro, destinati alle imprese artigiane nel settore dell’autotrasporto di merci, per la riduzione “non strutturale” dei relativi premi speciali unitari.
In attuazione di tali disposizioni, il Presidente, con determina n. 110 del 29 aprile 2013, ha approvato per l’anno 2013 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, nonché per la medesima annualità la riduzione dell’11,70% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°).
Se il premio di autoliquidazione 2013 è stato versato in unica soluzione, ovviamente senza applicazione dello sconto, il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. Se l’impresa non si era mai avvalsa del pagamento in 4 rate oppure aveva comunicato la revoca di tale modalità di pagamento, il credito sarà visualizzabile in Punto Cliente dopo l’elaborazione (Contabile ditta – Crediti), fermo restando che è necessario verificarne correttezza e attualità presso la Sede Inail.
Se l’impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale, ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/99, l’importo già versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2013.

Recupero di quanto versato al 18 febbraio 2013 e al 16 maggio 2013


Vista l’imminente scadenza del 16 maggio per il pagamento della seconda rata del premio di autoliquidazione 2012/2013, nel caso in cui si riscontrino difficoltà ad effettuare la rideterminazione delle rate, il maggior versato al 18 febbraio e al 16 maggio 2013 potrà essere recuperato con la rata di agosto, ricalcolando l’intero importo dovuto a titolo di autoliquidazione 2012/2013, suddividendo tale importo per 4 e calcolando sulle rate successive alla prima gli interessi.
I minori importi dovuti per la prima e la seconda rata potranno quindi essere sottratti dalla rata di agosto ricalcolata.

Il 17 giugno 2013 scade l’Autoliquidazione

Per le ditte che hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, con data inizio attività ricompresa tra la metà e la fine di dicembre 2012, è prevista una seconda elaborazione dell’autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al 17 giugno 2013.
Le basi di calcolo delle ditte in discorso, che verranno notificate nei prossimi giorni, sono state elaborate tenendo conto dei nuovi tassi.

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Redazione InSic

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