Attività a rischio incidente rilevante: dall’UE indicazioni sulle informazioni da trasmettere

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Le Decisioni 2014/895/UE e 2014/896/UE del 10 dicembre, in attuazione della dir. 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose riportano il questionario ed il nuovo formato da trasmettere negli stabilimenti soggetti alla Seveso


In Gazzetta Ufficiale europea due decisioni della Commissione, del 10 dicembre 2014 sulla trasmissione delle informazioni relative all’attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose negli stabilimenti con riferimento alla Direttiva Seveso.

La Decisione 2014/895/UE contiene in allegato, il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, ovvero le informazioni sugli stabilimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della medesima direttiva.
Fra le informazioni da trasmettere, oltre a Denominazione e attività dello stabilimento, anche la sua ubicazione e le sostanze trattate nello stabilimento (in base a Seveso III) indicando nome comune o generico oppure categoria di pericolo, Numero CAS (identificativo numerico unico, che designa una sola sostanza chimica), quantità di sostanza in tonnellate, Proprietà fisiche (condizioni di stoccaggio della sostanza, quali stato (solido, liquido, gassoso), granularità (polvere, granuli ecc.), pressione, temperatura ecc) e eventuali Osservazioni dell’utente circa le sostanze trattate nello stabilimento notificato.

La seconda Decisione 2014/896/UE contiene un questionario relativo alla trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in attuazione della direttiva 2012/18/UE.
L’articolo 21, paragrafo 2 della direttiva, dispone infatti che entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva. Per stabilire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere, la Commissione ha elaborato il questionario contenuto in allegato alla Decisione 2014/896/UE, il cui periodo di riferimento dovrebbe essere compreso tra il 1 giugno 2015, data dalla quale decorreranno gli effetti della direttiva negli Stati membri, e il 31 dicembre 2018, per dare agli Stati membri il tempo necessario per valutare le informazioni raccolte e presentarle alla Commissione entro il 30 settembre 2019.
I successivi periodi di riferimento quadriennali saranno compresi tra il 1 gennaio del primo anno del periodo di riferimento e il 31 dicembre del quarto anno del periodo di riferimento.

In merito alle informazioni da trasmettere, si specifica nel questionario che queste dovrebbero includere almeno il recapito e i compiti principali (monitoraggio dei rapporti di sicurezza, controllo dell’urbanizzazione, effetti domino, elaborazione e attuazione di piani di emergenza esterni, ispezioni, informazioni al pubblico, sanzioni). In alternativa: fare riferimento alla relazione precedente se non sono avvenuti cambiamenti significativi. Inoltre, dovrebbe essere comunicato quando è stato effettuato l’ultimo aggiornamento delle informazioni sugli stabilimenti ai fini dell’inserimento nella banca dati eSPIRS.

Per saperne di più:
La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, ha modificato e successivamente abrogato la direttiva 96/82/CE del Consiglio.

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Redazione InSic

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