Assicurazione infortuni: risarcimento del danno differenziale

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In tema di assicurazione infortuni, la limitazione dell’azione risarcitoria del datore al danno differenziale riguarda riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non si applica al danno non patrimoniale e morale (esclusi dalla copertura obbligatoria)

Il fatto

La Cassazione civile, con sentenza 30 maggio 2014, n. 12209 (in allegato) prende in esame il caso di un’azienda che, nel 1981 aveva assunto un invalido civile (ex L. n. 482 del 1968) con mansioni di dattilografo, poi spostato dall’aprile 1996 ad altre mansioni più faticose, incompatibili con le sue condizioni (recapito esterno e chiusura di pesanti cancelli, spostamento di cassettoni, cassette di sicurezza e pacchi di corrispondenza), fino al verbale del 10 ottobre 1997 della A.S.L. che ne accertava l’inidoneità al lavoro, cui seguì il licenziamento del 27 ottobre 1997 per tale ragione.
Nel giudizio di merito si accertava l’aggravamento delle condizioni psicofisiche dell’addetto: la società datrice di lavoro aveva dunque ricorso in quanto non c’era alcuna spiegazione nè giustificazione medica sul fatto decisivo e controverso del nesso causale tra le mansioni svolte dal lavoratore (e quindi dell’illegittima condotta datoriale) e l’aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche.

La ditta era stata condannata al pagamento, a titolo risarcitorio per lesione alla sua integrità psico-fisica. La causa verteva dunque sul risarcimento dovuto dalla ditta rispetto alle componenti di danno coperte da assicurazione.

Il giudizio della Cassazione

La Cassazione chiarisce che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell’azione risarcitoria di quest’ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale -circostanza non ricorrente nel caso di specie- (a norma dell’art. 10 del d.p.r. 1124/1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall’assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni.
Ne consegue che per le fattispecie sottratte, “ratione temporis”, all’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 38/2000 la suddetta limitazione riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lgs. 38/2000 che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria.



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Redazione InSic

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