Trasporto navi cisterna: due decreti sui corsi di addestramento degli operatori

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 dell’11 aprile, sono stati pubblicati due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in materia di formazione degli operatori nel settore del carico delle navi cisterna.
Con il primo, DM 1 aprile 2016 si riportano indicazioni sul corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici.
Il secondo DM (che riporta sempre data 1 aprile) viene istituito i corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Addestramento al trasporto di prodotti petroliferi/chimici
Il DM 1 aprile 2016 abroga il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 che recava l’«Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere».
Per quanto riguarda il Corso di addestramento base per le operazioni su navi cisterne adibite al trasporto di prodotti petroliferi/chimici, ai sensi del primo DM 1 aprile 2016, l’addestramento si consegue alternativamente mediante:
a) la frequenza del corso di addestramento (regolato all’art. 3);

b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di navigazione, nell’ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all’art. 5 del decreto.
Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 40 ore (art. 3 del DM1 aprile) ed ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso della certificazione relativa all’addestramento di base (Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata. <
Il corso può essere svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell’allegato A del DM 1 aprile 2016.

Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società sono tenute a dotarsi di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
All’allegato C si identificano i criteri da seguire per la consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneità di ognuno di loro, sulla base dei rispettivi profili professionali.
A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.
L’articolo 4 regola l’Esame (che deve seguire gli argomenti si cui all’Allegato A) che si articola in una prova scritta e orale, ed è soggetto ad un giudizio di valutazione, espresso secondo la scala tassonomica (di cui all’Allegato D).
L’articolo 6 segue poi le procedure per il rilascio del certificato di addestramento a cura dell’ufficio d’iscrizione, un certificato che ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti chimici nel quinquennio di validità del certificato.

All’articolo 7 si riporta poi che, dalla data di entrata in vigore del decreto, gli istituti, enti o società, riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, ai fini del mantenimento del riconoscimento, devono dichiarare di essersi adeguati alle disposizioni stabilite nel DM 1 aprile, mediante una comunicazione scritta al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.

Addestramento al trasporto di gas liquefatti
Nel secondo decreto, DM 1 aprile 2016, l’addestramento di base che ha una durata non inferiore alle 30 ore e si consegue mediante:
a) la frequenza del corso di addestramento (di cui all’art. 3); oppure
b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell’ultimo anno, su navi adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all’art. 5 del decreto.
Per l’organizzazione del corso di addestramento, definito all’articolo 3 del DM 1 aprile 2016, valgono le medesime conclusioni riportate sopra per il DM 1 aprile per l’addestramento al trasporto di prodotti petroliferi/chimici. Lo stesso dicasi per il riconoscimento di idoneità e per l’attività di enti e società che vogliano svolgere i corsi e per le caratteristiche del personale formatore.
Medesime considerazioni valgono anche per l’accertamento delle competenze e rilascio dell’attestato (vedi art. 4) che avviene al termine di un esame (prova teorico pratica) svolto dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario, similmente a quanto stabilito dal primo dei due DM 1 aprile 2016.
L’articolo 5, come nel primo decreto 1 aprile, regola l’ipotesi di formazione a bordo sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione che dovrà assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell’addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la vigente normativa.
Analoghe considerazioni sul rilascio del certificato di addestramento vengono riportate all’articolo 6 (speculari rispetto a quelle previste dal primo DM 1 aprile 2016), a cambiare, solo l’annotazione sull’attestato dell’addestramento conseguito: «Addestramento di base per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.» – «Certificate of Proficiency on Basic Training for liquefied gas tanker cargo operations» Reg. V/1-2, par. 1, Sec. A-V/1-2, par.1.

Riferimenti normativi:
DECRETO 1 aprile 2016 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici.
(GU n.84 del 11-4-2016)

DECRETO 1 aprile 2016 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
(GU n.84 del 11-4-2016)

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Redazione InSic

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