Nuovo quesito dagli abbonati alla rivista Antincendio: si chiede all'Esperto un parere sulle modalità di smaltimento di polvere estinguente.
Risponde Sandro Marinelli (Dirigente A.R. dei Vigili del fuoco)
In qualità di
Curatore fallimentare di un'azienda operante nel settore dell'antincendio: nei magazzini della società fallita sono state rinvenute
diverse tonnellate di polvere estinguente che devono essere smaltite. L'unica soluzione perseguibile dalla procedura, in quanto sostenibile economicamente, è quella di
trasferire la suddetta polvere ad una società spagnola da destinarsi al recupero come fertilizzante per l'agricoltura.
Tale società ci propone di trasportare i big bag contenenti la polvere
con camion autorizzati al trasporto con codice CER 16509 in quanto risulta come rifiuto non pericoloso dalle tabelle del Codice Europeo Rifiuti.Tale procedura è corretta?
La polvere chimica usata come agente estinguente nell'antincendio è classificata con il codice europeo CER 16509
come "rifiuto non pericoloso". Ovviamente trattasi di prodotto che, non essendo stato usato per lo spegnimento di un incendio, ha mantenuto
inalterate le proprietà chimico-fisiche.
Per il trasporto e/o il trasferimento della predetta polvere dal luogo di detenzione al
luogo del "recupero" per essere usato come fertilizzante, è possibile, nel rispetto delle norme vigenti, utilizzare automezzi che abbiano l'autorizzazione al trasporto di "rifiuti non pericolosi", con rilascio del relativo formulario MUD.
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