Servizi di prevenzione incendi, interpello sul computo dei disabili

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Il ministero del Lavoro ha reso noto un nuovo interpello n.19/2013 sul collocamento dei diversamente abili in aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, sia in ambito “terrestre” – ovvero presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi e manifestazioni in genere ed impianti industriali – sia nei settori demaniale, marittimo e aeroportuale, ivi comprese le navi e i natanti in genere.

L’interpello sul collocamento dei disabili

L’Interpello è stato proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, comma 4, L. n. 68/1999: in particolare si chiede se le norme sul collocamento dei diversamente abili nei soli servizi amministrativi per quanto concerne i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale deve essere rispettato anche nelle aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, sia in ambito “terrestre” – ovvero presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi e manifestazioni in genere ed impianti industriali – sia nei settori demaniale, marittimo e aeroportuale, ivi comprese le navi e i natanti in genere.

Servizio di prevenzione incendi e attività di vigilanza

Secondo la Direzione generale per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, il rispetto delle norme in materia di collocamento obbligatorio è previsto esclusivamente con riferimento al personale impiegato in ruoli di tipo amministrativo. Generalmente i servizi specialistici di prevenzione e primo intervento antincendio, sia nel settore terrestre che in quelli marittimo e aeroportuale, risultano connotati dalle caratteristiche dell’urgenza e dall’essere finalizzati alla tutela di beni di fondamento costituzionale. Tuttavia, questi servizi non possano essere assimilati alle attività dei servizi di polizia, quando le aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio operanti presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi ecc., non espletino l’attività di vigilanza in via esclusiva. A queste attività, pertanto non si applicherebbe l’art. 3 comma 4 L. n. 68/1999 in quanto la loro attività si estrinseca perlopiù nell’espletamento di mansioni di semplice attesa e custodia.

Computo dei disabili

Pertanto, per le aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, la determinazione della base di computo – ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali del personale disabile – deve effettuarsi secondo gli ordinari criteri di calcolo ex art. 4, comma 1, L. n. 68/1999.

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Redazione InSic

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