Rogo di Prato: l’analisi della sentenza della Cassazione

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Sulla rivista Antincendio, Cecilia Valbonesi ricostruisce le argomentazioni di una delle più importanti e recenti sentenze pronunciate dalla Quanta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio sul terribile incendio del 1 dicembre 2013 scoppiato nel capannone di una ditta cinese a Prato in Toscana.
I giudici della nomofilachia sono stati chiamati a statuire, in via definitiva, sulle responsabilità di due sorelle cinesi gestrici e datrici di lavoro di fatto” dei connazionali impiegati, senza regolare contratto, nelle lavorazioni ospitate nel capannone. In particolare, già il Tribunale di Prato e la Corte d’Appello di Firenze avevano ritenuto le due imputate, responsabili dei reati a loro ascritti.

La ricostruzione del fatto
Nell’articolo l’avvocato ricostruisce i fatti: nel locale, adibito ad unità produttiva e contemporaneamente ad alloggio degli operai, (l’ispezione delle forze dell’ordine aveva evidenziato la presenza di locali – dormitorio), si sprigionava un incendio di vaste proporzioni, verosimilmente a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico, in prossimità della scala di accesso del soppalco.
Come accertato dai giudici di merito, l’incendio divampava a causa delle gravi violazioni perpetrate alle norme antincendio e alle norme volte alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro .
Tali estreme condizioni di irregolarità davano causa al rogo che attingeva e determinava il decesso di sette operai cinesi , le cui condizioni di irregolarità e di trattamento retributivo ben al di sotto del salario minimo rendono, se possibile, la vicenda in esame ancor più deplorevole.
I fatti occorsi determinavano una articolata imputazione a carico delle due datrici di lavoro, confermata in tutti i gradi di giudizio.
In particolare, oltre al reato di favoreggiamento della permanenza illegale di soggetti clandestini al fine di ingiusto profitto (di cui all’art. 12, comma 5, D.Lgs. 286 del 1998), alle imputate veniva ascritta una responsabilità per i delitti di omissione dolosa delle cautele contro disastri e infortuni sul lavoro (art. 437 c.p., declinato in forma colposa, ex art. 451 c.p. per una di esse), di omicidio colposo ex art. 598 commi 1 e 4 c.p., nonché di incendio colposo (art. 449 c.p.).
Dinnanzi ad un così grave e complesso quadro di responsabilità, le imputate ricorrono per Cassazione contestando, con ampi motivi di ricorso, le ricostruzioni accusatorie fatte proprie dai precedenti gradi di giudizio.

Le argomentazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, nel confermare in via definitiva tali statuizioni, offre importanti argomentazioni in diritto, idonee ad arricchire il già ampio quadro delle soluzioni interpretative volte ad offrire una più cogente tutela dei lavoratori, soprattutto dove questi siano impiegati in contesti di esiziale irregolarità.
Fra queste l’Avvocato riporta che: “la Corte, ritenendo invece pienamente provata la ricezione delle risultanze della perizia commissionata dallo studio incaricato e la circostanza secondo la quale l’accertamento evidenziava le gravissime lacune dei sistemi antincendio, statuiva la responsabilità dolosa di una delle imputate per il delitto di cui all’art. 437 c.p., commesso con “coscienza e volontà di omettere le cautele dovute e della destinazione di dette cautele e dunque come rappresentazione della presenza di violazioni alla normativa suddetta e come accettazione dei rischi connessi , consentendo l’operatività dello stabilimento nelle condizioni date” .
E prosegue: “La sentenza in commento si colloca in un quadro di rinnovata importanza conferita alla fattispecie incriminatrice dell’art. 437 c.p. (cui si correla l’ipotesi colposa dell’art. 451 c.p.), a lungo negletta dalla giurisprudenza.
Le ipotesi di “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” (art. 437 c.p.) e di “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” (art. 451 c.p.) delineano una tutela intermedia fra la sanzione inflitta contro la perdita della vita e della salute patita dal lavoratore e le sanzioni contravvenzionali disposte in ragione dell’omissione delle cautele antinfortunistiche”
.

Riferimenti bibliografici:
Incendio di un capannone a Prato.
Le responsabilità per la morte di lavoratori clandestini privi di tutele antinfortunistiche

Cecilia Valbonesi
Antincendio n.1/2019.


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