Quesito: Rete idranti per edifici di civile abitazione

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Il quesito pervenuto alla rivista Antincendio, riguarda le caratteristiche che dovrebbe avere una rete idranti in edifici esistenti, alla luce della normativa di prevenzione incendi applicabile.

Il quesito

Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore del D.M. 20/12/2012 e per i quali non si prevedono sostanziali modifiche, quali prestazioni devono essere soddisfatte dalla rete idranti? Quelle del D.M. 20/12/2012 o quelle del D.M. 16/05/87?
Nel caso in cui si dovesse rispettare il D.M. 16/05/87 (punto 7), quanti idranti vanno provati in contemporanea? 3 distribuiti su 2 montanti oppure 6 (3 per ogni montante con 2 montanti in contemporanea)?
Per edifici di tipo “b” esistenti all’entrata in vigore del D.M. 16/05/87 non è prevista la rete idranti (punto 8 – norme transitorie). Se in un edificio di questo tipo risulta comunque presente una rete idranti, quali prestazioni dovranno essere in ogni caso garantite?
Quelle del D.M. 16/05/87 o quelle del più recente D.M. 20/12/12?

Secondo l’Esperto

Le reti idranti debbono fornire prestazioni che sono regolamentate dalla UNI 10779 in funzione del livello di rischio. La prima versione della UNI 10779 risale al 1998 e cioè circa 16 anni fa e, successivamente, ne è stata pubblicata una revisione nel 2002.
La “regola dell’arte” nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione di tali tipologie di impianti è rappresentata dalla predetta Norma UNI 10779 che rientra nell’ambito di quelle norme che già ai sensi della Legge 46/90 e poi del D.M. 37/2008 costituiscono appunto il riferimento tecnico da seguire, tant’è che è obbligatorio, da parte dell’installatore, il rilascio della “dichiarazione di conformità” dell’impianto alla norma citata.
Il D.M. del 1987 citato dal Lettore fissava le prestazioni delle reti idranti poiché non era stata ancora prodotta una norma specifica sulla rete idranti che è appunto la UNI 10779 del 1998, resta di fatto cogente, poiché la Legge 46/90 faceva riferimento, per il rispetto della regola dell’arte, proprio alle Norme UNI e CEI.
Il D.M. 20/12/2012, cosiddetto decreto sugli “Impianti di protezione attiva antincendi”, non ha fatto altro che rafforzare e rendere cogente il concetto di “regola dell’arte” già ben conosciuto da tutti gli addetti ai lavori ben prima che venisse emanato il predetto decreto.

In definitiva, il Lettore è bene consulti la UNI 10779 dove sono indicate le prestazioni di portata e pressione alle singole bocche in funzione del livello di rischio nel quale rientra l’edificio in questione ; la UNI 10779 indica il tipo di prestazione che deve erogare una rete idranti per essere considerata la regola dell’arte. Ovviamente per gli impianti già esistenti si tratta di misurare le prestazioni che detti impianti sono in grado di erogare in funzione del livello di rischio indicato nella UNI 10779 che resta l’unico riferimento tecnico certo per le reti idranti e che costituisce la base di discussione anche per eventuali contestazioni e/o contenziosi.

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Redazione InSic

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