Conversione Milleproroghe 2015: rinvio per adeguamento antincendi delle scuole e strutture ricettive

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All’interno del Decreto Milleproroghe 2015 (DL n. 210/2016) convertito con Legge di Conversione n.21/2016 (pubblicata in GU n.47 del 26 gennaio 2016) sono state approvate le proroghe in materia ambientale già previste (vedi il nostro aggiornamento) e sono state aggiunte nuove previsioni per il settore antincendio, con riferimento all’adeguamento antincendi delle scuole.

Scuole

All’interno dell’art.4 del convertito DL n.210/2015, il nuovo comma 2 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2016 per le strutture scolastiche:
“2. L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di (( prevenzione degli incendi )) previste dall’art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016“.

Strutture ricettive

Torna in sede di conversione la consueta proroga per le strutture ricettive e l’adeguamento antincendi: il nuovo comma 2 bis dell’art. 4 , modifica l’art. 11 (Proroga di termini in materia di turismo)comma 1 del DL n. 150/2013 (convertito in L. n.15/2015) che prevedeva come termine il 31 ottobre 2015, ora prorogato al 31 dicembre 2016 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
Si legga nel convertito DL 210/2015: “(( 2-bis. All’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». ))

Riferimenti normativi:

LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2016
(GU Serie Generale n.47 del 26-2-2016)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2015

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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