Progettazione antincendio per autorimesse: dalla normativa DM 1/2/1986 alla nuova regola tecnica

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Sulla rivista Antincendio n.3/2021, Michele De Vincentis, Marco Di Felice, Luigi Ferraiuolo nell’articolo: “Progettare le autorimesse: strategia antincendio e criteri di progettazione” analizzano la progettazione antincendio delle autorimesse ed in particolare la nuova regola tecnica del 2020.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale 15 maggio 2020, che ha sostituito integralmente il capitolo V.6 della Sezione V dell’allegato I al decreto del ministero dell’interno 3 agosto 2015 “Codice di Prevenzione Incendi“, è stato definitivamente abrogato il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili», che per oltre 30 anni ha guidato i tecnici nella progettazione delle autorimesse, sia soggette ai controlli di prevenzione incendi sia sotto soglia di assoggettabilità.

Di seguito un estratto dell’articolo che fa luce sulle ragioni che hanno portato alla revisione della normativa, alla luce delle criticità del precedente decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986.

Cosa cambia con la RTV autorimesse

Con l’entrata in vigore del D.M 15/05/2020, per le autorimesse, prima fra le attività assistite da regole verticali, decade il cosiddetto “doppio binario”, cioè la possibilità per i tecnici di poter ancora utilizzare nella progettazione della sicurezza antincendio le disposizioni dettate dalle regole tecniche “tradizionali” in alternativa alle regole tecniche verticali della Sezione V del Codice.

Norme antincendio autorimesse inferiori a 300 mq

A seguito dell’abrogazione del D.M 1/02/1986, inoltre, sono venuti meno anche i riferimenti normativi in materia di prevenzione incendi per le “autorimesse di superficie non superiore a 300 m2 (cosiddette sottosoglia)”; ciò ha comportato, da parte del mondo delle professioni tecniche, la richiesta di indicazioni utili per i tecnici della sicurezza che ha condotto il CNVVF all’emanazione della Circolare 17496 del 18 dicembre 2020, redatta in collaborazione con le rappresentanze nazionali delle categorie dei professionisti antincendio, che costituisce una utile guida tecnica di riferimento ai fini della sicurezza antincendio per tali tipologie di autorimesse.

La normativa antincendio precedente alla RTV autorimesse

Il riferimento per la progettazione, costruzione ed esercizio delle autorimesse per 34 anni è stato il D.M 1° febbraio 1986, emanato a seguito della classificazione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi determinata con il D.M 16/02/1982. Il decreto, aggiornamento delle disposizioni dettate con un precedente decreto del 1981, ne recepiva comunque molti contenuti; pertanto, alcuni principi e dati tecnici su cui era basata la sua elaborazione, come ad esempio la valutazione del pericolo rappresentato dalle autovetture e i possibili scenari di incendio nelle autorimesse, risultavano in parte superati già al momento dell’emanazione.

Il principio prescrittivo del D.M 1° febbraio 1986

Il decreto dell’86, strutturato nella forma tradizionale delle regole tecniche verticali di prevenzioni incendi ante codice, si basava sul principio prescrittivo; sulla base di tale principio il tecnico antincendio era, ed è, per le norme tradizionali ancora vigenti, chiamato ad applicare e documentare le scelte progettuali sulla specifica attività in esame al fine di dimostrare l’attuazione delle prescrizioni dettate. Tale approccio, nel quale la valutazione del rischio incendio e la strategia da attuare, ideata per un edificio astratto, è rinviata al normatore, pur riconoscendone la semplicità concettuale di applicazione, accessibile apparentemente anche a tecnici non specializzati in materia, risulta piuttosto rigido anche in considerazione della varietà di soluzioni che sono percorribili nella progettazione di un’attività.

Quali erano le criticità del D.M 1° febbraio 1986?

Pur riconoscendo al decreto di aver svolto il suo compito ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, è possibile rilevare alcuni elementi di criticità; ad esempio:

  • disposizioni e definizioni non chiaramente espresse (ad esempio definizione di autorimessa);
  • prescrizioni “contraddittorie” (es: laddove a fronte di strutture portanti R 90 richiedeva comunque, in alcuni casi, strutture di compartimentazione EI 180 o nella richiesta di pareti resistenti al fuoco dei box);
  • livelli prestazionali ai fini antincendio molto elevati rispetto al potenziale rischio ovvero agli obiettivi di sicurezza (es. caratteristiche di resistenza al fuoco e di separazione R\REI\EI delle strutture portanti e di separazione, per molte tipologie di autorimesse, molto elevate se rapportate al parametro “carico di incendio specifico di progetto” medio di un’autorimessa).

Inoltre, la norma conteneva al suo interno alcune disposizioni che non avevano attinenza con la sicurezza antincendio; basti pensare alle prescrizioni in merito alla ventilazione/aerazione ovvero alle indicazioni progettuali relative alle caratteristiche geometriche delle autorimesse che, sicuramente importanti ai fini della fruibilità funzionale dell’attività, attengono alle problematiche di “architettura tecnica” e non forniscono alcuna utilità in termini di sicurezza antincendio.

Quali erano i limiti del D.M 1° febbraio 1986?

Per quanto sopra, pertanto, le misure compensative del rischio prescritte dal decreto sono risultate a volte ponderose e con limitato valore aggiunto in termini di sicurezza antincendio. Le conseguenze dell’applicazione del D.M.1/02/1986, che nel tempo ha mostrato i suoi limiti, sono state le seguenti:

  • una produzione non indifferente di quesiti e di circolari;
  • un frequente ricorso alla procedura della deroga per superare le prescrizioni rigide del decreto, spesso relative ad aspetti di scarsa ovvero nessuna rilevanza ai fini antincendio, e utilizzata anche per progetti di attività “nuove”, con sovraccarico del lavoro delle Direzioni Regionali VV.F. e allungamento dei tempi di risposta dei procedimenti.

RTV autorimesse 2020: ora si progetta così

Era ormai da tempo che fra gli addetti ai lavori era emersa la necessità di un aggiornamento radicale delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi per la progettazione delle autorimesse; revisione che, sulla spinta dell’aggiornamento complessivo della “prevenzione incendi” cominciato con il D.P.R. 151 del 1/08/2011, alla luce della necessità generale di razionalizzare, aggiornare e rivedere le disposizioni tecniche in materia, si è concretizzata con l’emanazione del D.M 3/08/2015, rivisto e aggiornato dal D.M 18/10/2019 , del quale è parte integrante la regola tecnica verticale – RTV V.6 nella sua ultima versione del 2020, nella quale viene definito lo stato dell’arte della progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tale evoluzione costituisce ormai l’unico percorso progettuale per le nuove e preesistenti autorimesse, ma contestualmente offre al progettista una varietà di scelte per la strategia antincendio, più adattabili alle esigenze di adeguamento delle autorimesse preesistenti nei centri storici, con una varietà di soluzioni, finalizzate ad ottenere una ottimale fruibilità e inserimento dell’autorimessa nel contesto edilizio.

RTV autorimesse 2020 è l’ultima versione del Capitolo V.6  

La V.6, emanata con il D.M 15 maggio 2020, rappresenta la terza versione della regola tecnica verticale (RTV) riguardante la progettazione della sicurezza antincendio delle autorimesse. La prima versione, nell’ambito della programmata implementazione del Codice di Prevenzione Incendi, era stata approvata con il D.M. 21/02/2017.
Successivamente, a seguito del significativo rinnovamento dell’Allegato I al D.M. 03/08/2015 avvenuto con il D.M 18/10/2019, è stato approvato il D.M. 14 febbraio 2020 con il quale sono state aggiornate tutte le regole tecniche verticali della Sezione V fino ad allora emanate, ad eccezione dei capitoli V.1, V.2 e V.3.
La pubblicazione in tempi brevi della revisione dei capitoli della Sezione V si era resa necessaria per adeguarli alle significative modifiche introdotte dal D.M 18/10/2019 e consentire l’utilizzo coordinato dell’interno Codice. Tale necessità, per il capitolo V.6 autorimesse, non aveva consentito di elaborare una compiuta revisione della regola tecnica, già in corso di avanzamento anche sulla base delle osservazioni pervenute dagli addetti ai lavori dopo la concreta applicazione della prima versione della V.6.
A tale scopo è stata elaborata la terza versione, allegata al D.M. 15/05/2020, che sostituisce la V.6 del D.M.03/08/2015 e rappresenta al momento l’unico riferimento tecnico per la progettazione della sicurezza antincendio delle autorimesse di superficie superiore ai 300 m2.

Per approfondire sulla normativa antincendio delle autorimesse

E-BOOK: Codice di prevenzione incendi. Progettazione AUTORIMESSE
di Nicola Zoeddu

LIBRO EPC: Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi
a cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani

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Antonio Mazzuca

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