Aeroporti, un decreto regola il Servizio salvataggio e antincendio

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In Gazzetta Ufficiale (n.192 del 20-8-2014), è stato pubblicato il decreto 6 agosto 2014 del Ministero dell’Interno che detta le “Disposizioni sul Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti” (in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione).
Le disposizioni del DM 6 agosto 2014 riguardano il caso in cui tale Servizio non sia assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

Il decreto sorge dalla necessità di armonizzare la normativa con i regolamenti emanati dalle autorità competenti per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, per la costruzione e l’esercizio degli eliporti e sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici: pertanto è stato abrogato il precedente decreto del Ministro dell’interno 2 aprile 1981 che regolava questa materia e che viene abrogato, in ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo.

Le infrastrutture interessate dal Servizio

Il DM 6/8/2014, dopo l’aggiornamento delle “Definizioni” riguardanti questa specifica attività, individua le infrastrutture interessate dal Servizio, all’articolo 2:

a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito denominati aeroporti, ove il Servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) eliporti individuati dal relativo regolamento emanato dall’E.N.A.C., di seguito denominati eliporti;

c) aeroporti di aviazione generale;

d) aviosuperfici individuate dal regolamento emanato dall’E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici;

e) elisuperfici di cui all’art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, di seguito denominate elisuperfici.

Aeroporti ed eliporti

Il Capo I del DM 6/8/2014 riguarda il Servizio di soccorso e antincendio in Aeroporti ed eliporti suddivisi nelle categorie individuate dai rispettivi regolamenti (art.3). L’articolo 4 definisce poi il Certificato di Servizio emanato dal Direttore centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei Vigili del fuoco, i cui requisiti vanno mantenuti e verificati dall’Ufficio Ispettivo del Corpo VV.F.: il responsabile del Servizio presenta all’Ufficio ispettivo tramite il Comando provinciale VV.F. richiesta di accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dell’attivazione del Servizio. L’accertamento va effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da una commissione nominata dal dirigente dell’Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da un rappresentante dell’E.N.A.C. e da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che espleta anche le funzioni di segretario.
L’accertamento è attuato anche mediante prove di salvataggio e antincendio su scenario simulato presso l’infrastruttura interessata, al fine di valutare sia la capacità tecnica, individuale e di squadra, dei soccorritori aeroportuali che la rispondenza del Servizio a quanto previsto dall’art. 5 e dal piano di emergenza. Gli esiti dell’accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all’Ufficio ispettivo.
Il dirigente dell’Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli atti alla Direzione Centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato. Il Certificato è riferito alla categoria antincendio determinata dall’E.N.A.C.
L’articolo 5 definisce quindi i Requisiti e caratteristiche del Servizio: il numero minimo di soccorritori da garantire, il livello minimo di equipaggiamento e il rispetto delle condizioni di rilascio. All’articolo 6 si definiscono invece le figure dei Soccorritori aeroportuali, dei Soccorritori aeroportuali istruttori (articolo 7), riportando le indicazioni sulle proprie abilitazioni.

Aeroporti di Aviazione generale, Aviosuperfici ed Elisuperfici

Per quanto riguarda gli Aeroporti di Aviazione generale, Aviosuperfici ed Elisuperfici (Capo II del DM 6/8/2014) l’Articolo 8 regola le procedure necessarie alla richiesta di accertamento della conformità del Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio mentre l’articolo 9 indica tuttala documentazione da presentare sugli Addetti antincendio ai fini dell’attivazione del presidio.
Nelle disposizioni transitorie, (articolo 10) si stabilisce la procedura per il rilascio delle nuove abilitazioni a seguito della loro scadenza e a seguito della verifica da parte del servizio sanitario del Corpo nazionale VV.F, sul possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale:
a) per il personale che presta servizio presso un’infrastruttura di cui al Capo I (Aeroporti e d Eliporti) si procede al rilascio della nuova abilitazione;
b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura di cui al Capo II (Aeroporti di Aviazione generale, Aviosuperfici ed Elisuperfici) è consentito lo svolgimento dell’attività di addetto antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto salvo quanto previsto all’art. 9, comma 1, lettera a), numero 3).
Nell’articolo si fa anche riferimento all’attestato di frequenza di corsi di formazione già autorizzati, finalizzati all’abilitazione del personale soccorritore per aeroporti e per eliporti di ogni categoria antincendio, che esonera l’aspirante soccorritore aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del DM 6/8/2014.

Infine, gli allegati al Decreto contengono:
Documentazione da allegare alla richiesta di accertamento finalizzata alla certificazione del Servizio (ALL. I)
Certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale(ALL. II).

Riferimenti normativi
DECRETO 6 agosto 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.(14A06545)
(GU n.192 del 20-8-2014).

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Redazione InSic

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