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Il ruolo del Responsabile dei Lavori: compiti e responsabilità

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Chi è il Responsabile dei Lavori privati e pubblici? Quali sono i suoi compiti e cosa lo distingue dal Committente dei Lavori?

Facciamo il punto con richiami alla normativa del Testo Unico di Sicurezza e del Codice Appalti, per individuare le responsabilità, la delega allo svolgimento delle attività di cantiere e agli adempimenti di sicurezza in cantiere.

  • L’articolo è tratto dal volume “Il cantiere sicuro” (G.Semeraro, EPC Editore Maggio 2022)

Responsabile dei Lavori: il ruolo

L’art.89 lettera c) del TUS definisce il responsabile dei lavori il “soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto” (il D.Lgs. n.81/2008);

Nel settore Appalti, alla luce del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in base a quanto riportato nell’art. 89 let. c), il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Quando è obbligatoria la nomina del responsabile dei lavori?

Il legislatore, già in ambito comunitario, ha previsto la possibilità incondizionata da parte del Committente di servirsi di un altro soggetto, il Responsabile dei lavori (il suo alter ego) per adempiere ai propri compiti.

La funzione del Responsabile lavori nei cantieri

Il responsabile dei lavori non è sempre ed automaticamente presente in un intervento edile o di ingegneria civile; ma è facoltà del Committente avvalersi del suo operato per assolvere parzialmente o totalmente ai propri obblighi; quelli stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 ed elencati nell’articolo che abbiamo riportato sulla figura del Committente.

Responsabile dei lavori: i riferimenti nel D.Lgs. n.81/08

Passiamo in rassegna i riferimenti del Testo unico di sicurezza che aiutano a definire compiti e responsabilità del Responsabile dei lavori.

  • l’articolo 89, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n.81/2008 definisce “responsabile dei lavori” il soggetto che può essere in-caricato dal committente
  • l’articolo 90 è rubricato “obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, lasciando chiaramente intendere che gli obblighi riportati nell’articolo sono indifferentemente a carico dell’uno o dell’altro soggetto, naturalmente se incaricato;
  • l’articolo 93, sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, chiarisce che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento dei propri obblighi “limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.

Sanzioni per il Responsabile dei lavori privati

In base all’art.157, il Responsabile dei lavori (e il Committente) sono puniti:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Compiti del Responsabile dei lavori: cosa dice il D.Lgs. 81/08

In base all’art. 90 del Testo unico di Sicurezza il Responsabile dei lavoratori ha i seguenti compiti (i medesimi di quelli del committente):

  • designa il coordinatore per la progettazione CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice;
  • designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea e anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (art. 90 comma 3, 4,e5.
  • ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
  • comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, indicati nel cartello di cantiere e ha facoltà di sostituirli in qualsiasi momento.
  • verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  • trasmette all’amministrazione concedente
    • copia della notifica preliminare (articolo 99);
    • il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;
    • una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione.
  • trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (art.101);
  • organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori.

Responsabile dei lavori nei Lavori pubblici: cosa fa?

Per gli appalti di lavori pubblici, il ruolo di responsabile dei lavori è ricoperto, per volontà del legislatore, dal RUP − Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Nella definizione di Responsabile dei lavori, di cui all’art. 89 c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008, è stabilito che “nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni [oggi D.Lgs. 50/2016], il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.

Nelle Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), al punto 6.c stabiliscono che il RUP: “assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività”.

La Responsabilità del Responsabile dei lavori e del Committente

L’incarico di responsabile dei lavori, per esimere dalle responsabilità connesse al corretto adempimento dei compiti delegati, ai sensi dell’art. 93, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, deve essere effettuato per iscritto e “si trasfonde obbligatoriamente in un atto di delega”.

Delega e responsabilità del Committente

Il conferimento di delega scritta non sottrae comunque il committente da responsabilità se:

  • si ingerisce nello svolgimento dei compiti affidati al delegato. Nel caso contrario, se il suo comportamento induce a violazioni il responsabile dei lavori non potrà sottrarsi dalle re-lative responsabilità;
  • non mette in atto un adeguato sistema di controllo sull’operato del responsabile dei lavori. Allorquando viene a conoscenza di violazioni da parte del responsabile dei lavori deve prontamente intervenire.

La Delega al Responsabile dei Lavori: requisiti

L’atto di delega dei compiti del Committente al Responsabile dei lavori per essere efficace deve rispondere a requisiti di validità ormai consolidati dalla giurisprudenza.

  • La delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • il delegato sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • al delegato si attribuiscano tutti i poteri di organizzazione, gestione e controlli richiesti dal-la specifica natura delle funzioni delegate;
  • al delegato si attribuisca l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • sia accettata dal delegato per iscritto.

Le condizioni di delega non possono avere completa attuazione nel caso degli appalti pubblici, per limiti imposti direttamente dal codice dei contratti pubblici e dalle relative norme attuative.

Quando rischia il Committente dei lavori?

Nel caso in cui il Committente non provveda a conferire l’incarico di responsabile dei lavori ad altro soggetto, egli stesso in via elusiva dovrà adempiere ai propri obblighi.

Vediamo di seguito, i casi e le condizioni che consento al Committente di essere esonerato dalle responsabilità conseguenti all’adempimento degli obblighi che il capo I, titolo IV, del D.Lgs. 81/2008 posti a suo carico; nonché da quelle riguardanti la verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei coordinatori per la sicurezza.

Responsabile dei lavori e verifiche sui compiti svolti

Relativamente alle responsabilità del Committente nel caso di designazione di un responsabile dei lavori, la legislazione precisa che l’esonero opera soltanto “limitatamente all’incarico conferito”. Pertanto, l’incarico stabilisce i limiti di responsabilità del delegante e del delegato.

Per esempio, la data certa dell’incarico consente subito di chiarire che l’esonero di responsabilità non opera per l’adempimento di tutti gli obblighi la cui attuazione doveva essere compiuta precedentemente a tale data.

Chi controlla l’operato del Responsabile Lavori?

Al Committente spetta comunque l’onere del controllo sull’operato del delegato poiché l’incarico del Committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nella quale si prevede anche il controllo.

Adempimento degli obblighi di sicurezza: la responsabilità del Responsabile Lavori

Relativamente alle responsabilità del Committente o del responsabile dei lavori, se designato, sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai coordinatori per la sicurezza, va rilevato che tale disciplina ha subito rilevanti evoluzioni legislative.

  • Il D.Lgs. 494/96 aveva stabilito che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonerava il commettente o responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione (redazione del PSC e compilazione del Fascicolo) e del coordinatore per l’esecuzione, limitatamente all’obbligo di verifica dell’applicazione del PSC e delle relative procedure di lavoro .
  • Con il D.Lgs. 81/2008, prima versione, si escludeva dalla sfera di competenza del Committente le verifiche sui coordinatori, rimando questo di esclusiva competenza dei responsabili dei lavori, se designato, e si ampliava l’azione di controllo sul coordinatore per l’esecuzione.
  • Il D.Lgs. 106/2009 non solo ha ripristinato il Committente tra i soggetti obbligati al controllo dell’operato dei coordinatori per la sicurezza, ma ha confermato l’ampliamento della portata delle verifiche nei confronti del coordinatore per l’esecuzione, prevedendo il controllo su tutti gli obblighi posti in capo al coordinatore per l’esecuzione dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, ad eccezione di quello sulla sospensione dei lavori con pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, incontrollabile per le particolari caratteristiche dell’obbligo.

Verifica dell’operato del CSE: responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori

Alla luce degli obblighi del CSE on può richiedersi al Committente o responsabile dei lavori la stessa attività del CSE, poiché questa comporterebbe il possesso di conoscenze che normalmente non può avere e non è richiesto di avere. Pertanto, il controllo dell’operato del CSE, sia sul campo che d’ufficio, può essere effettuata  livello documentale, mediante l’acquisizione ed analisi della documentazione che il coordinatore per l’esecuzione predispone nello svolgimento dell’incarico.

Inoltre, specifiche clausole contrattuali potrebbe prevedere l’invio, con periodicità da stabilire in relazione alla tipologia ed entità del cantiere, di resoconti sull’andamento dei lavori con specifico riferimento agli aspetti di salute e sicurezza.

Naturalmente, nel caso in cui il Committente o responsabile dei lavori venga a conoscenza di carenze nello svolgimento del ruolo del CSE deve prontamente intervenire. Non dimentichiamo che lo stesso art. 90 del D.Lgs. 81/08, al comma 8, stabilisce la facoltà del Committente o responsabile dei lavori di sostituire in qualsiasi momento il CSE.

Responsabile dei Lavori: riferimenti normativi e aggiornamenti

  • Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009 – Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni: specifica che “il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione”;
  • Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione: ribadisce che il Committente o il responsabile dei lavori privati hanno alcuni adempimenti – peraltro presidiati penalmente – concernenti la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche attraverso l’acquisizione del DURC.
  • Circolare n. 35/2014 del 24/12/2014 Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014: Il Committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs. 81 del 2008.
  • Nell’INTERPELLO N. 2/2014 del 13/03/2014, il Committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
    • l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
    • l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
  • Nell’INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 il Ministero Lavoro indica a Committente e Responsabile Lavori, i criteri per valutare, da parte del Committente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici.
  • Nell’INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016 – Assenza del DURC nei cantieri temporanei e mobili, si specifica che: “il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell’art. 44 bis del D:P.R. n. 445/2000 in base al quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore” (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012)”;
  • Nell’INTERPELLO N. 7/2016 del 12/05/2016 – Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 81.2008 si specifica che “il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97“, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria”.

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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