Rilascio del DURC: istruzioni INAIL in caso di certificazione dei crediti

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INAIL, con la nota n. 1123 del 13 febbraio 2014, comunica che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti (“sistema PCC”) gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze sono operative le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012.

La nota INAIL del 13 febbraio descrive la procedura di “Richiesta di rilascio del DURC” nella piattaforma, da parte della impresa/ditta titolare dei crediti /suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC: costui deve salvare la richiesta, identificata da un numero di protocollo, su un dispositivo elettronico, oppure stamparla. All’interno della richiesta è riportato il codice di verifica, senza il quale Inps, Inail e Casse edili non possono effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti certificati per attestare la regolarità ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012;
In seguito l’impresa/ditta titolare dei crediti o un suo intermediario effettua la richiesta del Durc in www.sportellounicoprevidenziale.it e trasmette a Inps, Inail e Cassa edile la “richiesta di emissione DURC” effettuata nel sistema PCC. Le richieste generate nel sistema PCC saranno trasmesse tramite PEC alla Sede competente, indicando nell’oggetto il CIP e il numero di protocollo e specificando che trattasi di Durc in presenza di certificazione dei crediti.

Se l’importo dei crediti certificati disponibili è almeno pari all’importo dell’irregolarità contributiva, la verifica ha esito positivo e il sistema PCC genera l’apposito documento “Esito della verifica sulla capienza per l’emissione del Durc” in formato pdf, nel quale sono indicati il numero della certificazione, l’ente emittente, la data di certificazione, l’importo del credito residuo e le date di pagamento (se previste) nonché il “Totale saldo disponibile” alla data di effettuazione della verifica sulla capienza nella piattaforma stessa;

La nota precisa che, come già specificato nella circolare 53 del 11.12.2013 in conformità alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 40/2013, ai fini del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 sono considerate utili esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3- bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.

Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota INAIL allegata.

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Redazione InSic

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