efficienza energetica

Prestazioni energetiche: metodologie di calcolo e requisiti minimi

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Analizziamo il DM 26/6/2015 in vigore dal 1 ottobre, il primo dei tre decreti in materia di prestazioni energetiche, pubblicato sul Supplemento ordinario n.39 alla GU del 15 luglio scorso




Abbiamo visto la recente pubblicazione in Gazzetta (GU n.162 del 15-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 39) degli attesi tre decreti del MISE in materia di efficienza energetica.
Cominciamo l’analisi del primo dei tre decreti (tutti datati 26 giugno) che riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Ambito di applicazione ed entrata in vigore
Il Decreto 26/6/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Il Decreto era previsto dall’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (il decreto di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia).
Definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali definiti all’articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e riportati nell’Allegato I al nuovo Decreto.
Il Decreto si applica (art. 6) alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.
Per promuovere una applicazione omogenea, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente collaboreranno e concorreranno per la definizione e l’aggiornamento:
a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui all’art. 3 del DM 26/6/2015;
b) dei requisiti minimi di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all’art. 4-bis, comma 2 del D.Lgs. 192/2005;
e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo.

Norme tecniche di riferimento
Dopo un articolo di definizioni (articolo 2) si fa subito riferimento ai Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici (Art. 3): per il calcolo d, si adottano le seguenti norme tecniche nazionali, nonché le norme riportate all’allegato 2
a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio” e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
f) UNI EN 15193 – Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.
Le ulteriori metodologie di calcolo finalizzate alla redazione dell’attestato di prestazione energetica sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 e nei successivi aggiornamenti previsti dall’art. 6, comma 12, del decreto legislativo.

Criteri e requisiti per la prestazione energetica
I criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti, si legge nell’articolo 4, sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e dalle ulteriori disposizioni di cui all’Allegato 1 del DM 26/6/2015.
Prevista, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto, la predisposizione di uno studio ENEA-CTI sui parametri tecnici dell’edificio di riferimento, al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e per monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali.
All’Art. 5 si riporta che i Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Strumenti di calcolo
All’articolo 7 si stabilisce che gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l’applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell’art. 3 del DM 26/6/2015 garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione di uno strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI sulla sui base verrà redatta una garanzia in forma di dichiarazione dello stesso CTI.
Nelle more del rilascio della dichiarazione, essa viene sostituita da un’autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata al CTI.
Inoltre, l’Enea, in collaborazione con il CTI predisporrà uno studio per valutare l’aggiornamento della classificazione degli edifici e degli spazi di cui al paragrafo 1.2, dell’Allegato 1, in relazione alle diverse condizioni di utilizzo, anche all’interno di edifici della stessa categoria.

Riferimenti normativi:
DECRETO 26 giugno 2015 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

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Redazione InSic

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