Macchine mobili non stradali ed esenzioni dalla direttiva 2011/65/UE

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La Direttiva 2017/2102 modifica la direttiva 2011/65/UE (restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE), stabilendo l’esclusione dal campo di applicazione per le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna

Con Direttiva 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre si apporta nuova modifica alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le modifiche toccano diversi articoli della Direttiva e riguardano in particolare, le esenzioni per specifiche categorie di prodotti dal campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto una loro eventuale inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l’ambiente o la salute e causerebbe problemi di conformità o distorsioni di mercato irrisolvibili.

È il caso per esempio, di prodotti come le canne degli organi, costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio, spiegano Parlamento e Consiglio UE. Gli organi a canne dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili in termini di sostituzione del piombo.

È il caso poi delle macchine mobili non stradali (Non-Road Mobile Machinery – NRMM) dotate di una fonte di alimentazione a bordo, che siano destinate a esclusivo uso professionale, e a cui la direttiva 2011/65/UE già non si applica.
Tuttavia, secondo l’Europa, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali sono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l’alimentazione(o a bordo o esterna. La direttiva 2011/65/UE dovrebbe prevedere le stesse modalità per tali versioni. Anche le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE, secondo Parlamento e Consiglio che sostituiscono all’articolo 3 della Direttiva, il punto 28 che ad esse riferisce.

Riferimenti normativi:
DIRETTIVA (UE) 2017/2102 del 15 novembre 2017
recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

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Redazione InSic

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