Toscana: il nuovo Regolamento sugli impianti termici

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La Regione Toscana ha approvato il Decreto del Presidente della Giunta n. 25/R del 3 marzo 2015: “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”.


All’articolo 1 vengono specificati gli ambiti di cui si occupa il Regolamento 25/R:
a) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, (articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005): le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione; le modalità degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici ( art. 9 del d.lgs. 192/2005), necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli stessi impianti, i criteri per la determinazione dei contributi, a carico dei responsabili degli impianti, da parte delle autorità competenti e le relative modalità di versamento, nonché il sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione;
b) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti di controllo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici alle autorità competenti, (articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005) ed, in particolare, i termini e le modalità per la trasmissione alle autorità competenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica;
c) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, (art. 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005), facente parte del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (SIREE).

Il Regolamento ha anche definito la Documentazione a corredo degli impianti termici:
a) “libretto di impianto per la climatizzazione”;
b) istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori;
d) “dichiarazione di conformità” (decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37). Per quanto riguarda invece gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, devono essere muniti, nel caso sia espressamente obbligatoria, della documentazione di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990, o di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 13 maggio 1998;
e) “rapporti di controllo e manutenzione” e dei nonché “rapporti di controllo di efficienza energetica “;
f) codice identificativo dell’impianto, e, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, anche la tabella prevista dall’articolo 4, comma 7 del d.p.r. 74/2013;
g) documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili;
h) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 nel caso in cui sia obbligatoria per tale tipologia di impianto;
i) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, se prevista per tale tipologia di impianto.

Le modalità di Controllo e manutenzione e degli impianti termici sono poi puntualmente indicate all’articolo 8 del Regolamento 25/R nel quale viene espressamente sottolineato che tali operazioni devono essere svolte in conformità alle prescrizioni e con le periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice.
Per gli impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione spetta invece alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni.
La redazione delle istruzioni di uso e manutenzione devono poi fare espresso riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 74/2013.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l’operatore incaricato dal responsabile di impianto dovrà redigere e sottoscrivere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate sottoscrivendo il rapporto per presa visione. Una copia di questo atto deve essere rilasciata al responsabile dell’impianto, che la deve allegare al libretto; per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti mentre una copia è poi conservata anche dal manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni.
Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo deve provvedere ad informare immediatamente il responsabile d’impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l’adozione delle eventuali misure cautelari. Inoltre, gli impianti termici devono essere muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme a specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. Le schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto devono essere compilate dall’impresa installatrice, dalla ditta incaricata della manutenzione e dal responsabile dell’impianto. Il libretto comprende anche una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile. La scheda identificativa d’impianto deve essere successivamente trasmessa alle autorità competenti con le modalità telematiche specificate agli articoli 15 e 19 del Regolamento stesso. Il responsabile dell’impianto può però delegare la trasmissione della scheda identificativa al proprio tecnico manutentore.

Infine negli allegati del Regolamento la Regione Toscana ha anche inserito delle tabelle nelle quali sono puntualmente indicate:
– la periodicità dei controlli di efficienza energetica (All.A Tab. 1);
– gli importi minimi e massimi dei contributi per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all’autorità competente nei termini prescritti di cui all’articolo 13, comma 3. .(All. B Tab 1)
– gli importi minimi e massimi dei contributi per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non è stato trasmesso all’autorità competente nei termini prescritti di cui all’articolo 13, comma 4. .(All. B Tab 1)

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Redazione InSic

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