Decreto AGOSTO (convertito): quali misure per il mondo del Lavoro? – AGGIORNAMENTO

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Sulla Gazzetta Ufficiale (n.123 del 13 ottobre 2020) è stato convertito in Legge il cd Decreto Agosto, DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 – qui il testo coordinato con le modifiche apportate dalla LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126.
Il Decreto ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.Con il decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL.

Decreto AGOSTO : gli approfondimenti di INSIC

Su InSic l’analisi delle misure previste:
• per le imprese del settore edilizio ed energetico
• per gli edifici civili con la proroga per adeguamenti antincendio.
• per il mondo del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• per i richiami alla materia ambientale.

Articolazione del DL Agosto

Il testo del decreto è articolato in 8 Capi.
• Il Capo I (Articoli 1-26-ter) reca Disposizioni in materia di lavoro.
• Il Capo II (Articoli 27-28) reca Disposizioni in materia di coesione territoriale.
• Il Capo III (Articoli 29-31-quater) reca Disposizioni in materia di salute.
• Il Capo IV (Articoli 32-38-bis) reca Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza.
• Il Capo V (Articoli 39-57-bis) reca Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma.
• Il Capo VI (Articoli 58-96-ter) reca Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell’economia.
• Il Capo VII (Articoli 97-113-bis) reca Misure fiscali.
• Il Capo VIII (Articoli 114-115) reca Disposizioni finali e di copertura finanziaria.

Un’analisi completa è per ora disponibile nel DOSSIER della Camera del 7 ottobre 2020.

Stanziamenti per sanificazione degli ambienti (art. 37)

In materia di sicurezza, sono disposti stanziamenti per la sanificazione e disinfezione degli ambienti:
• per il personale delle Prefetture-UtG
• per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (art. 37).
• per il Corpo della polizia penitenziaria, autorizzando la spesa di 5.541.200 euro per il pagamento degli straordinari

Scuole: acquisti e locazioni nel rispetto della normativa di sicurezza (art.32)

• per l’a.s. 2020/2021 gli enti locali possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza
• i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, purché siano comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro; possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla L. 392/1978 (art. 32, co. 6-bis e 6-ter).

DL AGOSTO (convertito) e misure per il lavoro: la sintesi del Ministero del Lavoro

Tutte le misure per il LAVORO sono state raccolte dal Ministero del Lavoro, alla seguente pagina.

Agevolazioni fiscali e pensionistiche

• agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori.
• sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.

Cassa integrazione

• Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
• Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.• Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

Contratti di lavoro subordinato: proroga del tempo determinato

• È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale

Welfare sociale

• Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
• Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Lavoratori svantaggiati

• Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio).
Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.
• Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

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Redazione InSic

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Decreto Crescita: i progetti di efficientamento energetico

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Il Decreto Crescita (decreto-legge n. 34 del 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale è all’esame della Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 1807): la V Commissione Bilancio ne ha avviato l’esame l’8 maggio 2019. In attesa della pubblicazione della legge di Conversione (che potrebbe modificare alcune delle previsioni originarie) segnaliamo le disposizioni che interessano il mondo dell’edilizia: dalle agevolazioni fiscali, al Sisma Bonus, alla Nuova Sabatini, fino alle disposizioni in materia di efficientamento energetico tratte dal Dossier Camera.

Contenuto del Decreto Crescita

Il decreto-legge n.34 del 2019 (A.C. 1807), si compone di 51 articoli, suddivisi in 4 Capi, relativi a misure fiscali per la crescita (Capo I, articoli 1-16), misure per il rilancio degli investimenti privati (Capo II, articoli 17-30), tutela del made in Italy (Capo III, articoli 31-32) e ulteriori misure per la crescita (Capo IV, articoli 33-51).
Per quanto riguarda l’edilizia segnaliamo fra i provvedimenti più significativi:
L’articolo 7: la tassazione agevolata, con applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici, nonché l’estensione delle detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (articolo 8) e le semplificazioni degli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (articolo 10);
Gli articoli 20 e 21 modificano le modalità di funzionamento della legge cd. “Nuova Sabatini”, innalzando (da due a quattro milioni di euro) l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento ed estendendo la disciplina agevolativa anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
L’articolo 30 prevede contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019.
L’articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l’adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall’Italia in materia di energia e clima.

Progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile

L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale.

In particolare, il comma 1 demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 e sulla base dei criteri individuati nel successivo comma 2, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Il comma 2 individua i criteri e i parametri per la quantificazione del contributo, in particolare prevedendo che esso sia attribuito a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Più in dettaglio, la norma assegna:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, un contributo pari a 50.000 euro;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo pari a 70.000 euro;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, un contributo pari a 90.000 euro;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.00l e 50.000 abitanti, un contributo pari a 130.000 euro;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, un contributo pari a 170.000 euro;
f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, un contributo pari a 210.000 euro;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, un contributo pari a 250.000 euro.

Il comma 3 specifica in dettaglio le misure alle quali i contributi di cui al comma 1 sono destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 4 specifica il perimetro all’interno del quale i comuni beneficiari dei contributi possono finanziare una o più opere pubbliche ai sensi del comma 3. In particolare, tali opere, ai fini del suddetto finanziamento:
a) non devono aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) devono essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il termine entro il quale i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 3 è individuato dal comma 5, il quale prevede che i comuni siano tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.
Il mancato rispetto di tale termine da parte del comune determina, ai sensi del successivo comma 9, la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Il comma 6 individua il soggetto erogatore del contributo, che è corrisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 7 regola il procedimento di erogazione del contributo, che viene disposto:
– per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5 (31 ottobre 2019);
– per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 11 (v. infra) dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. La norma specifica che l’ammontare del restante 50 per cento del contributo è determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo di cui al comma 2 (su cui v. infra).

Il comma 8 prevede che i contributi per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano siano erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Ai sensi del comma 10, il comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione “Opere pubbliche”.

Il comma 11 dispone che i comuni beneficiari monitorino la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), classificando le opere sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita”.

Il comma 12, considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, esonera dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 (pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale).

Il comma 13 pone in capo al MISE l’effettuazione di controlli ulteriori rispetto ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni. In particolare, si prevede che il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettui, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito decreto ministeriale.
Il comma 14 dispone che agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.760.000.

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Decreto “spalma incentivi”, il commento di ANIE Rinnovabili

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ANIE Rinnovabili esprime forti dubbi e preoccupazioni in merito alle prime bozze del decreto “spalma incentivi” e con il quale potrebbero essere a rischio anche gli investimenti esteri. Riportiamo di seguito il comunicato stampa realizzato proprio da ANIE Rinnovabili


Alla luce delle prime bozze del decreto “spalma incentivi” circolate in queste ore, esprime forte preoccupazione per un intervento retroattivo con effetto sui contratti già stipulati tra investitori, consumatori, produttori di energia e Stato nel settore degli impianti fotovoltaici.

Investimenti esteri a rischio: ANIE Rinnovabili lancia l’allarme sulla credibilità del paese verso gli investitori. Alla luce delle prime bozze del decreto “spalma incentivi” circolate in queste ore, ANIE Rinnovabili esprime forte preoccupazione per un intervento retroattivo con effetto sui contratti già stipulati tra investitori, consumatori, produttori di energia e Stato nel settore degli impianti fotovoltaici.

“Il governo non ha preso in considerazione le proposte del settore di introdurre misure finanziarie alternative (bond) che avrebbero ridotto gli oneri gravanti sulla bolletta elettrica senza andare ad incidere sui contratti in essere – dichiara il Presidente Emilio Cremona. Con questo decreto, se approvato in via definitiva, si rischia di minare la credibilità del Paese verso gli investitori anche esteri”.

Il decreto, peraltro, impatta negativamente anche sulle tante PMI che hanno deciso di investire, seppur in un momento di crisi finanziaria, nella produzione di energia pulita come volano di rilancio della competitività e rischia di far proliferare i contenziosi.

“Chiediamo quindi al Governo – conclude Emilio Cremona – di rivedere il decreto, introducendo i necessari correttivi senza toccare i contratti in essere. Occorre approfondire ulteriormente le altre possibilità che si hanno per ridurre il costo della bolletta. Siamo convinti che si possa trovare insieme a Confindustria una soluzione condivisa che non generi incertezza ma sviluppo economico per il bene del Sistema Paese.”

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Decreto del Fare: parere positivo da parte dell’OICE

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L’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, apprezza i primi interventi di urgenza per il rilancio e per la crescita contenuti nel decreto-legge cosiddetto “del fare”, ma sottolinea la necessità di intervenire con maggiore efficacia ed efficienza nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese e delle regole per gli appalti.

Il parere dell’OICE


Secondo il Presidente OICE, Luigi Iperti, “il decreto contiene molte cose positive per il settore della progettazione: dalle risorse per sbloccare i cantieri, alle agevolazione per il credito alle p.m.i., allo snellimento delle procedure edilizie, all’avvio di piccole e medie opere nei piccoli comuni. Molto positiva è anche la proroga fino a fine 2015 della norma che agevola la qualificazione per le gare di progettazione, da noi richiesta da tempo in considerazione del difficile momento che attraversa il mercato pubblico dell’ingegneria e dell’architettura.”

Rimangono però, per l’OICE, ancora dei rilevanti problemi da risolvere: “Considerate le difficoltà del mercato domestico – continua Luigi Iperti – sarebbe servito maggiore coraggio sui provvedimenti per l’internazionalizzazione delle imprese; in particolare l’OICE da mesi sottolinea l’assoluta necessità di rimuovere alcuni ostacoli che stanno minando fortemente l’operatività all’estero delle società di ingegneria con l’applicazione ai committenti esteri del contributo integrativo del 4% a favore delle Casse previdenziale dei professionisti che si traduce in uno svantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti stranieri”. Va rilevato che non si tratta di un profilo di poco conto se anche a livello parlamentare il problema è stato posto con l’interrogazione 5-00181 presentata dall’On.le Laura Garavini, che chiede al Governo di intervenire con urgenza per risolvere il problema: “A questo punto – afferma Iperti – attendiamo con fiducia il “pacchetto lavoro” di venerdì per verificare se il Governo abbia realmente compreso la portata del danno che si sta facendo, da inizio anno, alle società che operano all’estero, oberate di un 4% di costo in più che le mette improvvisamente fuori mercato; inoltre sarà importante vedere se ci saranno le tanto attese misure per la riduzione del cuneo fiscale”.

Infine rimane il problema delle regole: “Nel decreto ci sono importanti prime risorse per il rilancio della domanda pubblica di infrastrutture e interventi che aiutano la finanza di progetto; mancano però – secondo Iperti – interventi sul Codice dei contratti pubblici per ridare maggiore centralità al progetto attraverso la limitazione dell’appalto integrato, dell’in house engineering e dell’anomalia delle offerte, ormai a livelli di ribasso medio interno al 37%. Una maggiore sensibilità su questi temi, nell’interesse della qualità del progetto, ce la saremmo aspettata”

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