Trasporto rifiuti ed estensioni dal Comitato Gestori

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L’Albo Gestori ambientali con Delibera 2/2015 regola la possibilità per le imprese di autotrasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di trasportare altre tipologie di rifiuti in ottemperanza della previsione contenuta nel DM 3 giugno 2014, n. 120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali”.


La Deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato che ne annuncia la pubblicazione. Intanto però il Comitato diffonde la Delibera che riportiamo in allegato.
Nell’articolo 8 comma 2 del DM 120/2014 si rimandava al Comitato Gestori la facoltà di fissare i criteri per gli operatori delle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), di svolgere anche le attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis purché lo svolgimento di queste ultime attività non comporti variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.
Ricadono nella categoria 2-bis i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006. Ricadono invece nella categoria 3-bis i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al DIM, 8 marzo 2010, n. 65.

All’articolo 1 e all’articolo 2 della Deliberazione 2/2015 si indicano le tipologie dei rifiuti trasportabili dalle imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munite di veicoli immatricolati ad uso di terzi (comma 1 dell’articolo 1 e dell’articolo 2) e dalle imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada (comma 2 dell’articolo 1 e dell’articolo 2) che intendano iscriversi nella categoria 5 e nella categoria 4.
L’articolo 3 della Delibera 2/2015 fa riferimento ai moduli contenuti in allegato: l’Allegato A è il modulo d’iscrizione, con procedura ordinaria per le categoria 1,4 e 5: il modulo sostituisce quello della deliberazione n.2 del 3 settembre 2014.
Per quelle imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione in base alle disposizioni della Deliberazione 2/2015 dovranno presentare domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera “B” alla Delibera del 2015.

Riferimenti normativi:
Deliberazione 16 settembre 2015.
Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

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Redazione InSic

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