Medi impianti di combustione: in Gazzetta il D.Lgs. n.102/2020 sulla limitazione delle emissioni – IN VIGORE OGGI

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In vigore dal 28 agosto 2020 il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 che regola le emissioni in atmosfera degli inquinanti prodotti da impianti di combustione medi: il decreto:
modifica sensibilmente il Codice Ambiente (artt. 268-273 bis e 279, 281, 283, 284, allegati I IV, VI e IX alla parte quinta)
integra il contenuto del D.Lgs. n.183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 (la direttiva europea sulle emissioni degli impianti di combustione medi).

Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili.

Vediamo di seguito le novità apportate dal Decreto in materia di autorizzazioni, le modifiche apportate al Codice Ambiente ed un focus sul D.Lgs. n.183/2017 la cui disciplina viene di fatto integrata dal nuovo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102: i termini di adeguamento degli impianti

Nell’art.3 del D.Lgs. n.102/2020 sono diverse le scadenze temporali relative alle autorizzazioni di /stabilimento: per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 294 come modificato dal D.Lgs. n.102/2020 (vedi sotto) va effettuato sulla base del primo rinnovo dell’autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025. Se uno o più impianti ricadano nel divieto di cui all’art. 272, comma 4 il gestore deve presentare, entro tre anni una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, altrimenti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
Per l’adeguamento alla prescrizione dell’articolo 271, comma 7-bis i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente.
L’adeguamento può essere previsto anche nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione o per modifiche sostanziali (presentate prima del 1° gennaio 2025) ma il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell’autorizzazione. La domanda autorizzativa va presentata nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 273-bis, commi 6 e 7, ma in caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell’articolo 279, comma 3, ultimo periodo.
Quanto alla durata di 15 anni delle autorizzazioni generali, essa si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti (alla data di entrata in vigore del decreto).

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102: le Modifiche al Codice Ambiente

Fra la modifiche apportate dal D.Lgs. n.102/2020 al Codice segnaliamo:
• all’art. 268: le nuove definizioni di “emissioni odorigene” (emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena) e “solvente organico”(qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservanti)
• all’articolo 269: un nuovo periodo prevede la procedura per la variazione del gestore all’autorità (contenuta al comma 11 bis) e di autorizzazione al trasferimento di parte di stabilimento (11 ter )
• all’articolo 271: introdotto un nuovo comma «7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»;
• all’articolo 279: il comma 3 modifica in aumento delle sanzioni per chi non effettua le comunicazioni previste dall’art. 271 e 273 bis;
• all’articolo 281: è aggiunto un nuovo art. «10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.»;
• all’articolo 284: un nuovo riferimento al caso di modifica di impianti fuori produzione e alle tempistiche per l’integrazione del libretto di centrale;
• all’articolo 294: sostituito il comma 1 con una nuova previsione per la quale: «1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall’articolo 272, comma 1.» ;
Aggiunto un comma 3 bis sulle caratteristiche del sistema di controllo della combustione e la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (20G00120)
(GU Serie Generale n.202 del 13-08-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2020.

Il Decreto n.183/2017

Il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 – LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO che viene integrato dalle previsioni del D.Lgs.n.102/2020, contiene l’aggiornamento della disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l’integrazione delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. n.152/2006.
Nel Decreto è stata apportata la riforma della parte V del Codice ambiente che ha riguardato, fra l’altro, la disciplina sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività

D.Lgs.n.183/2017: la definizione di Impianto di combustione

Fra le nuove definizioni introdotte dal D.Lgs. n. 183/2017 spicca sicuramente quella di “medio impianto di combustione” (art. 268, comma 1, lett. gg-bis), ovvero “l’impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.

Un medio impianto di combustione è classificato come:
1) esistente se messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una AUA o in una AIA che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017, a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
2) nuovo se non rientra nella definizione di medio impianto di combustione esistente.

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Per capire il contenuto del D.Lgs. n. 183/2017, in vista del suo aggiornamento, suggeriamo l’articolo di A.Quaranta (Environmental Risk and crisis manager): “Medi impianti di combustione ed emissioni odorigene: la nuova disciplina sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera” su Ambiente&Sicurezzza sul Lavoro n.2/2017 (qui una sintesi), disponibile per utenti abbonati alla rivista.

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