Emissioni gas serra, il nuovo modulo per la comunicazioni dei dati

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 14-12-2013 è stato pubblicato un Comunicato del Ministero dell’Ambiente che annuncia la disponibilità sul sito ministeriale, del nuovo modulo per i fornitori di carburante ai fini della trasmissione della relazione sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa e dell’energia. Tali informazioni vengono fornite ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55″.

L’obbligo dei gestori d’impianto

A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio diciascun anno, i fornitori devono trasmettere annualmente al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa e dell’energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l’indicazione , ove appropriato,del luogo di acquisto e dell’origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita’ di energia.
In base all’articolo 7 bis, i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa nell’anno 2020 e, nel caso di cui al comma 9,dell’energia fornita nel 2020,siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento stabilito ai sensi dell’articolo 7-bis,paragrafo5,letterab), della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

Modalità di trasmissione delle informazioni

Il Ministero ha dunque predisposto il Formato per la trasmissione delle informazioni sopra evidenziate per l’anno 2013, ai sensi dell’articolo 7bis comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55.
Ricorda poi il ministero che a partire dal 1° Gennaio 2014, gli adempimenti di cui all’articolo 7-bis del D. Lgs. n. 66 del 21 marzo 2005(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra)dovranno essere assolti, esclusivamente per via telematica, tramite il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..
A tale scopo, gli operatori utilizzeranno l’applicativo informatico BIOCAR – realizzato dal GSE – accessibile previa registrazione nell’Area Clienti del sito web del GSE.
Nell’applicativo BIOCAR occorrerà anche indicare i codici dei certificati di sostenibilità in accompagnamento alle partite di biocarburante dichiarate oppure, in alternativa e solo relativamente all’anno 2013, inviare copia cartacea dei medesimi certificati al GSE, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., con le modalità che saranno specificate nella sezione del sito web del GSE dedicata ai biocarburanti e alla dichiarazioni delle emissioni.
Le sanzioni per gli inadempienti sono fissati ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 66/2005

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Redazione InSic

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