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Comitato Gestori, nuovi chiarimenti sull’iscrizione all’Albo

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Il Comitato nazionale Gestori ha prodotto la Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014 (in allegato) che riporta alcuni chiarimenti sul nuovo regime d’iscrizione all’Albo, a seguito della recente entrata in vigore del decreto 3 giugno 2014, n. 120. L’Albo cerca di rispondere a diversi quesiti che riguardano i Requisiti per l’iscrizione all’Albo, Variazioni della dotazione veicoli, Variazione di sede legale dell’impresa iscritta e provvedimenti disciplinari.

In merito ai requisiti per l’iscrizione all’Albo, si ricorda che l’articolo 10 comma 2, lettera d), ultimo periodo, del D.M. 120/2014 che contiene una limitazione agli effetti della sospensione condizionale della pena, non prevista dalla norma di legge (art. 166 del codice penale), appare in evidente contrasto con la stessa. Pertanto, in presenza di condanna ostativa all’iscrizione, ma munita del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Sezione dovrà procedere all’iscrizione al fine di non incorrere in un probabile contenzioso.
Quanto alla variazione della dotazione dei veicoli, si ricorda che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 18, comma 2, del D.M. 120/2014 è relativa esclusivamente alla variazione della dotazione dei veicoli e non può essere utilizzata per le variazioni relative ai codici dell’EER e che i suddetti termini di validità non sono suscettibili di proroga e decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà completa di tutta la prevista documentazione. Decorso il termine di 60 giorni di cui sopra (o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni) senza che la Sezione regionale abbia provveduto alla variazione dell’iscrizione, il veicolo stesso sarà cancellato dall’Albo.

Per quanto attiene alla variazione di sede legale, l’articolo 18 comma 4, del D.M. 120/2014 dispone che nei casi di variazione dell’iscrizione in un territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, l’impresa debba presentare la domanda di variazione alla Sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Tale sede provvederà alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla Sezione di provenienza. Il Comitato Gestori ricorda però che la notizia del trasferimento in esame, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della suddetta domanda di variazione dell’iscrizione.

Infine per quanto riguarda i Provvedimenti disciplinari si chiarisce sul computo(previsto all’art. 24 comma 7, del D.M. 120/2014) necessario per procedere alla cancellazione dell’iscrizione in caso di omissione pagamento del diritto annuo oltre i termini previsti (segue infatti la sospensione e dopo 12 mesi la cancellazione), computo che vale anche per le iscrizioni delle imprese che fossero già sospese alla data di entrata in vigore del D.M. 120/2014.
Secondo il Comitato nazionale, in caso di provvedimenti disciplinari, la Sezione regionale deve valutare se l’irregolarità contestata riguardi esclusivamente l’attività svolta nell’ambito della categoria d’iscrizione o se, invece, coinvolga l’impresa nel suo complesso. Pertanto, il provvedimento, a seconda del risultato delle valutazioni della Sezione che dovranno essere motivate in modo chiaro ed esaustivo, potrà riguardare tutte le categorie di iscrizione di un’impresa o solo alcune di esse.

Riferimenti Normativi
Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014
Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120.

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Redazione InSic

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