Tirocini, indirizzi INAIL sugli obblighi assicurativi

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All’interno della Circolare 16/2014 su retribuzioni e premi assicurativi per tirocinanti anche un riferimento all’assicurazione infortuni sul lavoro



L’INAIL con la Circolare n.16 del 4 marzo 2014 (che troverete in allegato) ha dettato indirizzi uniformi in materia di tirocini ed in particolare sull’obbligo assicurativo dei tirocinanti, sulla classificazione tariffaria e sulla retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.
INAIL ricorda che il 24 gennaio 2013 è stato approvato l’Accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con cui si dettavano le Linee guida in materia di tirocini, ma con l’avvicendarsi di discipline regionali in materia è necessario indicare indirizzi uniformi sulla classificazione tariffaria e la retribuzione imponibili

Per quanto riguarda l’aspetto assicurativo in materia di infortuni sul lavoro, INAL ricorda che le normative regionale sui tirocini, in tema di garanzie assicurative, stabiliscono, coerentemente con le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni,
– l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;
– la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;
– la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

Con riferimento poi all’art. 3 del d.m. 142/1998 (“Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”)comma 3 si ricorda che “ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni Inail e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720” della tariffa dei premi, approvata con d.m. del 18 giugno 1988.

Riferimenti normativi
CIRCOLARE Inail n.16 del 4 marzo 2014: Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio

Allegati

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Redazione InSic

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