Sicurezza delle operazioni in mare: verso il recepimento della Direttiva UE

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Come abbiamo visto, i disegni di Legge europea bis e di Legge di Delegazione europea bis sono stati approvati alla Camera e sono stati trasmessi al Senato. Con la legge di delegazione, in particolare, si dispone delega per l’attuazione dei provvedimenti UE ancora fermi, fra queste anche la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, che intreccia tematiche di sicurezza sul lavoro degli operatori e di prevenzione del danno ambientale.

All’interno del Disegno di Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” (C. 1836-A), trasmesso al Senato il 10 giugno scorso, si prevede una delega necessaria per il recepimento della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE Il termine di recepimento della direttiva è il 19 luglio 2015.

La direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti (art. 3) a partire dal controllo sulle licenze (art. 4) e con riguardo a specifiche operazioni come le operazioni esplorative degli idrocarburi in mare (art 5) o all’interno delle aree autorizzate (art. 6).
L’articolo 7 fissa la Responsabilità per danno ambientale in base alla quale “Gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o dall’operatore o per loro conto“. Per danno ambientale, ai sensi della direttiva 2004/35 ovvero un sanno alla specie e all’habitat protetti che produca significati effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di un buono stato di conservazione di specie e habitat, con riferimento alla condizioni originarie.

Il Capo III della Direttiva 2013/30 indica la preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi con riferimento alla Documentazione da presentare (art. 11), la Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione o non destinato alla produzione (art. 13) con cenni anche ai Piani interni di risposta alle emergenze (art. 14) e alla Comunicazione di operazioni di pozzo (art. 15) anche combinate (Art. 16).
L’articolo 17 regola la Verifica indipendente che gli stati membri devono far predisporre da operatori e proprietari attraverso una descrizione dei sistemi di verifica inclusi nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente.
Particolarmente rilevante poi il Capo IV che detta la Politica di Prevenzione e, all’articolo 19, regola la Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari richiedendo loro la predisposizione di un documento che definisca la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi che coinvolga anche (Art. 20) le Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell’Unione.
Gli stati membri devono poi provvedere alla Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza (art. 22) alla Condivisione delle informazioni (art. 23) alla Trasparenza delle informazioni destinate al pubblico (art. 24) e presentare una relazione annuale alla Commissione sia sulla sicurezza che sull’impatto ambientale delle operazioni svolte.

Il Capo VII contiene, infine, il capitolo dedicato alla Preparazione e risposta alla gestione delle emergenze con le Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze (artt 28-30)
Quanto alle sanzioni, l’articolo 34 indica che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottino tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione entro il 19 luglio 2015.

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Redazione InSic

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