REACH: nuove sostanze soggette ad autorizzazione

653 0
Sulla GUUE del 19 agosto 2014 è stato pubblicato il Regolamento n. 895/2014 della Commissione UE del 14 agosto 2014, che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reg. REACH). L’allegato riporta le sostanze soggette ad autorizzazione.L’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV del regolamento REACH (n. 1907/2006) è stata inoltre considerata prioritaria dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in seguito «l’Agenzia») nella sua raccomandazione del 17 gennaio 2013 a norma dell’articolo 58 del regolamento REACH.

Fra le sostanze incluse nell’allegato XIV del REACH troviamo classificate:
• come sostanza cancerogena di categoria 1 A: l’acido arsenico e L’idrossiottaossodizincatodicromato di potassio L’ottaidrossocromato di pentazinco risponde ai criteri di classificazione
• come cancerogena di categoria 1 b: la formaldeide, prodotti oligomerici di reazione con l’anilina (MDA tecnico), l 1,2-dicloroetano (EDC) La 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA), Il tris(cromato) di dicromo e il cromato di stronzio.
• come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B: il bis(2-metossietil) etere (diglime), la N,N-dimetilacetammide (la DMAC, in particolare, possiede proprietà intrinseche simili a quelle dell’N-metil-2-pirrolidone (NMP) ed entrambe le sostanze possono essere considerate come potenziali alternative per alcuni dei loro usi principali).

Si specifica nel regolamento che, per quanto riguarda il tris(cromato) di dicromo, il cromato di stronzio, l’idrossiottaossodizincatodicromato di potassio e l’ottaidrossocromato di pentazinco, che sono tutti composti del cromo (VI), l’Agenzia ha proposto di fissare la data entro cui devono pervenire le domande a 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La Commissione ritiene tuttavia che sia opportuno fissare tale data a 35 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento al fine di adeguarsi all’approccio seguito per i sette composti del cromo VI già figuranti alle voci da 16 a 22 dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Per ciascuna delle sostanze figuranti nell’allegato del regolamento è opportuno fissare la data entro cui devono pervenire le domande e le date di scadenza (di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006) a 18 mesi dalla data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore