Qualificazione dei formatori: dal 18 marzo i nuovi criteri

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Il 18 marzo 2014 entrerà in vigore il decreto interministeriale 6 marzo 2013 (in allegato alla notizia) che detta i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni era infatti prevista, a dodici mesi dalla data della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta con comunicato comparso sulla G.U. n.65 del 18 marzo 2013).

I requisiti richiesti ai formatori sono stati sanciti dalla Commissione consultiva permanente il 18 aprile 2012: si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito (il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei criteri (elencati nel documento che troverete allegato alla notizia).

Mentre il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori, il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
Il decreto contiene infatti una Misura transitoria e una Clausola di salvaguardia per salvare le situazioni in corso: in base alla Misura transitoria, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione non sono vincolanti per corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del documento in GU (ma sono tenuti all’aggiornamento triennale).
In base alla Clausola di salvaguardia (art.1.6), i docenti non in possesso del prerequisito (alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 18 marzo 2013) possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri previsti nel Decreto (vedi il loro elenco in PDF allegato).

L’entrata in vigore del decreto, salvo nuove proroghe è dunque previsto il 18 marzo 2014: tuttavia, in base all’articolo 4 del DIM 6 marzo 2013, per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto,i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.

Una riflessione sui contenuti del decreto formatori, è stata espressa da Cinzia Frascheri (Componente Comitato Speciale 6 della Commissione, che ha elaborato i suddetti Criteri), che sulle pagine della Rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro 6/2013, ha ribadito come nel decreto ci sia stato un tentativo di innalzamento del livello di qualità tra le figure del formatore, richiedendo già come prerequisito indispensabile il possesso del titolo di studio superiore .
Nell’articolo, dal titolo “La figura del formatore, luci e ombre sui criteri di qualificazione”, Frascheri sottolinea come i termini delle deroga prevista per i datori di lavoro-formatori rispetto a tutti gli altri, apre non poche ambiguità e differenze di trattamento rispetto a tutte le altre tipologie di formatore.
Secondo Frascheri, “Non escludendo, difatti, la correlazione diretta tra l’ampia esperienza sul campo da parte del datore di lavoro e le conoscenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (determinate dalla frequenza al corso di formazione previsto per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi di quanto previsto, oggi, anche dall’Accordo del dicembre 2011), è su tanti altri aspetti, a partire dai temi dell’organizzazione del lavoro, dei ruoli di responsabilità e dei diritti di tutela e rappresentanza, che sorgono alcuni dubbi su quanto i datori di lavoro possano in modo efficace e adeguato svolgere i programmi di formazione previsti per i lavoratori, a partire proprio da quelle realtà aziendali di più ridotta dimensione.
Non va, difatti, trascurato che se per i formatori-docenti che andranno a qualificarsi sulla base dei criteri previsti dal decreto del 6 marzo u.s., verrà richiesta l’area tematica di competenza (elemento introdotto di grande novità e valore), finalizzata al garantire il possesso di conoscenze, competenze e capacità mirate alle docenze da svolgere, per i datori di lavoro tutto questo non varrà, se la platea dei formati sarà costituita dai propri dipendenti.”


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Riferimenti Normativi
Decreto Interministeriale del 06/03/2013
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

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Redazione InSic

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