Omesso utilizzo di DPI: è comunque responsabile il datore di lavoro

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La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015, ha accolto il ricorso del congiunto di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, affermando la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione.




Il fatto
La Corte d’Appello di Bologna, ha rigettato il ricorso del congiunto di un lavoratore, che chiedeva di condannare la società ed i suoi preposti, al risarcimento danni per la morte causata al lavoratore da un infortunio sul lavoro.
I motivi della decisione sono ravvisabili nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, della fune di cui poteva disporre alla sommità della scarpata, consistente in un comportamento anomalo e imprevedibile, tale da non permettere il configurarsi del nesso causale tra l’obbligo datoriale di vigilanza e l’evento mortale.
Per tali ragioni, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione.
Nel primo motivo di ricorso, si è affermato che la mansione che il lavoratore era stato chiamato a svolgere, era quella tipica di un operaio altamente specializzato, nello specifico doveva trattarsi di un rocciatore di quarto livello, e non di un operaio con il terzo livello, come previsto nel Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Oltre al fatto che, il direttore tecnico di cantiere, ai sensi della Legge 55/1990, art. 18, comma 8, è il responsabile del piano per conto delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In un altro motivo, è stata lamentata l’omessa pronuncia sul mancato controllo e sulla mancata direzione e sorveglianza da parte del capocantiere, dato che la corte territoriale si è pronunciata sulle figure del direttore tecnico e del responsabile per la sicurezza; oltre al mancato dovere di direzione e sorveglianza del cantiere in capo al datore di lavoro e dei preposti.
Difatti, secondo il ricorrente non era possibile dimostrare l’assidua presenza del direttore tecnico e del responsabile della sicurezza in cantiere, né la presenza del capocantiere, come invece aveva dedotto la corte d’appello. Così come non poteva dedursi l’effettiva direzione e sorveglianza del cantiere, così come prevista dal Piano della sicurezza, né la presenza di un delegato del capocantiere, come previsto nella lettera d’incarico della società.
Così, il ricorrente nel ricorso non intendeva altro che sostenere che la causa dell’incidente era dovuta alla decisione del datore di lavoro di non distaccare un suo preposto in cantiere, con il compito di vigilare sul rispetto della normativa di sicurezza.
È stato anche sollevata la questione relativa al mancato riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro e dei suoi preposti per la mancata adozione dei sistemi più sicuri e tecnicamente avanzati per la tutela dei lavoratori. Secondo il ricorrente, era necessario installare parapetti o utilizzare autogrù, senz’altro più sicure delle cinture di sicurezza.
Infine, nell’ultimo motivo, è stata lamentato il mancato riconoscimento del nesso causale tra l’evento e il dovere di vigilanza in capo al datore di lavoro e dei preposti. Difatti, non poteva considerarsi imprevedibile per il datore di lavoro, l’aver omesso di indossare il presidio di sicurezza, per le concrete modalità operative dei lavoratori e della prassi in essere in cantiere.

La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno deciso di soffermarsi sulla questione dell’insussistenza della responsabilità datoriale, ex art. 2087 c.c., come affermato in ricorso, ai fini dell’indagine sul nesso causale tra l’evento e la condotta del datore.
La corte territoriale, avrebbe considerato rilevante il mancato utilizzo della fune di trattenuta da parte del lavoratore, giungendo a ritenere che l’obbligo incombente sul datore di lavoro, di vigilare sull’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, non potesse estendersi fino a ricomprendere l’obbligo di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza.
Secondo i giudici di legittimità, un tale ragionamento non può essere condivisibile in quanto, già nella sentenza 27127/2013, era stato statuito che il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, soltanto quando la condotta del lavoratore assuma i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Nei casi in cui non ricorrano gli appena citati caratteri della condotta del lavoratore, il datore di lavoro verrà considerato il responsabile dell’infortunio per l’inosservanza delle norme antinfortunistiche, in quanto “la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza”.
Così è possibile affermare che l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non esclude il nesso causale, da cui deriva la condotta colposa del datore di lavoro, in quanto non ha provveduto, pur potendo, ad adottare le misure di prevenzione necessarie, e non ha adeguatamente vigilato, anche tramite suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza.
Ciò in quanto una dimenticanza dei lavoratori in ordine all’adozione delle cautele necessarie non può considerarsi imprevedibile né anomala. Tale considerazione vale ad escludere il rischio elettivo, il quale interrompe il nesso causale nei casi in cui l’attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (in tal senso v. anche Cass. Sez. 3, n. 21694 del 20/10/2011).
Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono volte a impedire l’insorgere di situazioni pericolose al fine di tutelare il lavoratore dagli incidenti dovuti alla disattenzione, ed anche per quelli causati d imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso (Cass. Sez. Lav. n. 19494 del 10/9/2009).
Il datore, alla luce di quanto affermato, sarà sempre responsabile per l’infortunio del lavoratore in caso di mancata adozione delle misure protettive, di mancato controllo sull’adozione delle misure da parte del lavoratore. Potrà essere esonerato da responsabilità solo quando il lavoratore terrà comportamenti dai caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/2/2011).
Nella specie, la mancata adozione dell’ancoraggio alla fune da parte del lavoratore non è considerabile quale evento imprevedibile, tale da scagionare il datore di lavoro da dovere di vigilanza sul rispetto delle norme di prevenzione. Il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver preteso il rispetto di tale fondamentale accorgimento.
Per questa ragione, la Cassazione ha accolto il motivo di cui si è trattato, accogliendo così il ricorso del ricorrente sulla responsabilità datoriale.


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