Irregolarità sicurezza, chiarimenti sulla rivalutazione delle sanzioni

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Il Ministero del Lavoro, a seguito della entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Decreto lavoro (D.L. n. 76/2013 conv. da L. n. 99/2013), ha fornito con la circolare n. 35/2013 (che troverete in allegato) importanti chiarimenti interpretativi sugli istituti lavoristici maggiormente interessati alla riforma, ed ha dato qualche indicazione anche in merito alla rivalutazione delle sanzioni per le violazioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Rivalutazione delle sanzioni sulla sicurezza

All’articolo 9 comma 2 del convertito DL Lavoro D.L. n. 76/2013) si stabilisce la sostituzione del comma 4 bis dell’articolo 306 del Testo Unico e si prevede
la rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro
– in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.

Quando scattano le sanzioni

Proprio su questo ultimo punto si sofferma il ministero chiarendo che, come già indicato con Nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013, le sanzioni riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono “automaticamente” incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento.
Infatti, l’incremento si applica “alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data”, il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso.
Il ministero anche osserva che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

Le maggiorazioni

Inoltre, sempre con riferimento all’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008 si ricorda che “le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (…)”.
Il Ministero del Lavoro sottolinea che le somme volte a finanziare “iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro” sono evidentemente quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo ministeriale e che sono state avviate le procedure per l’individuazione del capitolo dello stato di previsione ministeriale e del relativo codice tributo: in attesa della loro definizione al fine di imputare le maggiorazioni, il personale ispettivo procederà, come di consueto, alla imputazione dell’intera somma utilizzando i codici già in uso

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Redazione InSic

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