Documentazione

DL del Fare: una nota di commento ANCE

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L’ANCE in una nota, ha offerto un primo commento al Testo del disegno di legge di conversione del Decreto del Fare, approvato nei giorni scorsi sulla Fiducia, alla Camera, ed ora in esame al Senato con possibili modifiche. Ecco le ricostruzioni di alcune disposizioni relative al mondo della sicurezza e dell’ambiente, oltre che dell’edilizia e degli appalti.

Tra le modifiche segnaliamo:
In materia di lavoro e sicurezza
Viene modificata la norma del testo sul DURC riducendo a 120 giorni (e non più 180 come previsto nel testo iniziale) la validità del DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale modifica vale fino al 31 dicembre 2014 e si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC. Anche in questo caso il documento ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Viene modificato l’art. 82 del Codice Appalti prevedendo che il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viene modificato l’art. 88, comma 2, del Dlgs 81/2008 (TU Sicurezza) prevedendo che le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI.

Viene modificato l’art. 77, comma 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 (TU Sicurezza) prevedendo che il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L’INAIL ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l’impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) o di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l’impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

In materia edilizia e di ambiente
Viene previsto che all’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, i Comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nella more dell’adozione della predetta deliberazione e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014 non trova applicazione per le zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

Viene modificata la norma del testo in materia di autorizzazione paesaggistica, prevedendo la validità della stessa pari alla durata dei lavori dell’opera a cui si riferisce a condizione che gli stessi siano iniziati nel quinquennio.

Viene modificato il Dlgs 152/2006 (Codice Ambiente) prevedendo che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente, i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’art. 184-bis se il produttore dimostra che: la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione; in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all’ARPA che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate. Comunque l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.

Viene chiarito che si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l’elenco delle attività soggette a controllo.

Viene soppressa la disposizione del testo che estendeva la normativa in tema di libera commerciabilità dei parcheggi pertinenziali realizzati su aree private (art. 9 comma 5 della legge 122/1989) anche al caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità.


In materia di lavori pubblici
-Viene previsto – in relazione alla norma del testo che proroga al 31 dicembre 2015 la possibilità di considerare i migliori 5 anni su 10 per la dimostrazione dei requisiti relativi alla cifra d’affari in lavori, ai fini della qualificazione Soa – che il periodo di attività documentabile sia quello relativo all’intero decennio.

Viene prevista la possibilità per i contratti di appalto di lavori, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2014, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

-Viene modificato l’art. 2, comma 1 bis, del Dlgs 163/2006 (Codice appalti) prevedendo che le stazioni appaltanti nella determina a contrarre devono motivare, circa le ragioni della mancata suddivisione dell’appalto in lotti. Viene, altresì, modificato l’art. 6, comma ,5 del Dlgs 163/2006 prevedendo, nell’ambito dei compiti dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, quello di vigilare oltre che sull’osservanza nelle gare dei principi generali contenuti all’art. 2, anche sul principio di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli appalti in lotti funzionali. Viene, infine, modificato l’art. 7, comma 8, specificando tra i dati che le stazioni appaltanti debbono fornire all’Osservatorio, l’eventuale suddivisione in lotti funzionali.

Viene previsto che per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del Dlgs 163/2006.

In materia fiscale e finanziaria
Viene modificato l’art. 35 del dl 223/2006 (recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”) prevedendo l’acquisizione da parte dell’appaltatore, presso l’Agenzia delle Entrate, del documento unico di regolarità tributaria (DURT) attestante l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.
Viene previsto che il pagamento del corrispettivo resta sospeso fino all’acquisizione del predetto documento e che in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti si applichino apposite sanzioni.
Con altre disposizioni vengono disciplinate le modalità di attuazione per il rilascio del DURT.
Viene previsto, a partire dal 1° gennaio 2015, che i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.
Viene estesa la norma del testo che prevede la possibilità per le piccole e medie imprese di accedere ai finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo anche ai beni strumentali di impresa.

Tra le disposizioni confermate, in sede di esame, si evidenziano:
-il differimento al 30 giugno 2014 dell’operatività della garanzia globale di esecuzione;
-la proroga automatica dei termini di validità dei titoli abilitativi edilizi sia per l’inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi;
-modifiche alla defiscalizzazione delle opere da realizzare in project financing ai sensi dell’art. 33 del DL 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, con l’abbassamento, tra l’altro, a 200 milioni di euro, della soglia degli interventi;
-modifiche alla disciplina del c.d. “concordato in bianco” di cui al R.D. 267/1942.

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Redazione InSic

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