Attrezzature di lavoro: dal 12 marzo nuove regole per l’abilitazione

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Il 12 marzo 2013 entrerà in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che prevede una specifica formazione per i lavoratori addetti a specifiche attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione.
L’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012 e riguarda la formazione degli addetti alle seguenti attrezzature:
-I carrelli elevatori;
-Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
-Le gru;
-Le macchine per il movimento terra;
-I trattori agricoli e forestali.


Dal 12 marzo 2013 quindi i contenuti, la durata e la modalità di erogazione della formazione teorico-pratica di coloro che operano su specifiche attrezzature dovranno rispondere alle indizioni dell’Accordo.
La formazione pregressa dovrà essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, e quindi entro il 12 marzo 2015.
Si occupano della formazione dei lavoratori, i soggetti c.d. “istituzionali” (Regioni e Province Autonome, Ministero del Lavoro, INAIL, Associazioni Sindacali, Ordini Professionali, etc.), che devono rientrare nel sistema di accreditamento previsto in ogni Regione e Provincia Autonoma.
Al punto 9 si ricorda che è possibile un riconoscimento della formazione pregressa, per i corsi già effettuati alla data dell’entrata in vigore dell’accordo, che soddisfino i seguenti requisiti:
– abbiano durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
– siano corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
-siano corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
L’abilitazione conseguita deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

L’accordo sarà oggetto di approfondimento sul prossimo numero della Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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