Accordi Formazione RSPP/ASPP: formatori ed enti bilaterali

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Proseguiamo l’analisi del punto 12 dell’Accordo per la Formazione di RSPP e ASPP (diffuso sul sito della Conferenza Stato-Regioni). Il punto 12 fornisce alcune indicazioni integrative (e correttive) in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Abbiamo visto quanto precisato sui requisiti dei docenti sulla formazione del datore di lavoro che svolga il SPP e su alcune particolari figure esonerate dalla frequentazione ai corsi (medici, incaricati di pubblico servizio e lavoratori somministrati) e nel punto 12.7 alcune indicazioni sulla formazione in e-learning.
Nel paragrafo 12.8 abbiamo riportato poi, quanto disposto sulle partecipazioni a convegni e seminari, in termini di partecipanti e di ore di aggiornamento.


Ora vediamo le modifiche previste dall’Accordo RSPP all’Accordo del 21 dicembre 2011 atti 223/CSR e 221/CSR .

Accordo Formazione 2011 (per datore di lavoro che svolga Compiti di SPP)
La modifica riguarda il paragrafo 1 “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011, repertorio atti 223/CSR.
La lettera a) viene sostituita. Prima disponeva che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potevano autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009.
I soggetti accreditati dovevano comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ora la lettera viene interamente sostituita, eliminando quell’ultimo riferimento ai soggetti accreditati e all’esperienza biennale maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sempre nel medesimo Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, viene modificata la lett h) del Paragrafo 1: laddove si annoverano “gli enti bilaterali, …, e gli organismi paritetici;” ora invece si fa riferimento ai soli organismi paritetici nel novero di quei soggetti accreditati come
formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento per datori di lavoro.
Nella NOTA del Paragrafo 1 si aggiunge poi un riferimento (che prima non c’era) agli enti bilaterali fra quelli che “possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.

Accordo Formazione 2011 (per la formazione dei lavoratori n.221/CSR)
Ulteriori modifiche riguardano poi l’Accordo 2011 per la formazione dei lavoratori (Repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011). Cambia la Nota in premessa, laddove si sostituisce il riferimento agli enti bilaterali con un riferimento ai soli organismi paritetici che possono collaborare, attraverso richiesta preventiva alla realizzazione dei corsi di formazione per i lavoratori.
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Inoltre,“Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici (e non più anche agli enti bilaterali). Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico (e non più anche dall’entebilaterale) entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.

L’Accordo Formazione RSPP/ASPP specifica ulteriormente che sono soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo Governo-Regioni/province autonome su “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» .

Anche nell’Accordo 53/CSR del 22 febbraio 2012 per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, viene sostituita la lettera i) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.), facendo ora riferimento solo a “lett i) gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione”.

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Redazione InSic

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