Strutture ricettive: in Gazzetta il Piano biennale di adeguamento

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 marzo, il decreto ministeriale del 16/03/2012 che detta il Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto. Il decreto si applica alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
Il provvedimento che entrerà in vigore a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, era atteso già a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive dovranno realizzare il programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2013.
All’articolo 3 viene indicata la procedura che i soggetti interessati dovranno seguire per presentare domanda di ammissione al piano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Viene in particolare richiesta una specifica documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio (contenuti nell’articolo 5 del decreto). La domanda dovrà contenere:
– la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività
-il programma di adeguamento dell’attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
Il Comando, ha sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda per effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti dal decreto 16/03/2012, e si esprimerà sull’ammissione al piano seguendo le procedure di cui al D.P.R. 1 n. 151/2011.
Al termine dell’adeguamento, gli enti e i privati responsabili presenteranno al Comando l’istanza per il controllo dell’avvenuto adempimento; seguiranno 60 giorni durante i quali il Comando effettuerà i controlli previsti all’art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. 1 n. 151/2011.

All’articolo 5 vengono quindi dettati i requisiti sicurezza antincendio per l’accesso al piano straordinario di adeguamento. L’articolo così recita:

“Le strutture ricettive di cui all’art. 1, comma 1, per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest’ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell’affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri. 2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, è richiesto, ai fini dell’ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l’obbligo. 3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. 4. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità al criterio indicato al comma 5. 5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3, deve tenere conto della valutazione dei rischi d’incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato: a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità; b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l’aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto. 6. Gli addetti del servizio di cui al comma 3, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all’allegato IX del decreto Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato”.

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Redazione InSic

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