Sostanze esplodenti: un decreto disciplina le Commissioni ministeriali competenti

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Il DM 19/11/2014 indica le caratteristiche della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.



È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 novembre 2014, che riporta la composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.

La Commissione era stata istituita con l’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

L’articolo 1 riporta la composizione della Commissione consultiva centrale che dura in carica tre anni (i componenti possono essere riconfermati). Al suo interno, oltre al presidente e uno o più esperti, su invito del presidente, anche:
a) due rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’altro della Polizia di Stato;
b) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell’Arma dei carabinieri;
c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
d)cinque rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico;
e)due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno dell’Agenzia delle Dogane e l’altro del Corpo della Guardia di Finanza;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
g) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
h) quattro esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

All’articolo 2 si regola invece la composizione della Commissione tecnica territoriale operante presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive, viene presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriere prefettizia, dallo stesso designato.
La Commissione è composta:
a) da un ufficiale dell’Esercito, o della Marina militare, o dell’Aeronautica militare;
b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) da un ingegnere dell’agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplodenti;
d) da un funzionario della Polizia di Stato.
Per l’attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, sul richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.


Riferimenti normativi
DECRETO 19 novembre 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO
Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.
(GU n.286 del 10-12-2014)

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Redazione InSic

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