Seveso III: le sanzioni per le violazioni dei gestori

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Terminiamo l’analisi del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che da attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. della Direttiva 105/2015 parlando delle sanzioni previste dal Decreto.

L’articolo di riferimento è l’Art. 28 in cui si stabilisce preliminarmente che il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 15 (vedi il nostro approfondimento a riguardo) o di redigere la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 14, comma 1), entro i termini previsti, viene punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.

Le violazioni del Gestore e le sanzioni
Inoltre, Il gestore che
-omette di presentare le informazioni di cui all’articolo 13, comma 4 (informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all’allegato 5 che riporta il Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori) è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.
– non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente, o che non adempie agli obblighi previsti all’articolo 25, comma 1 (obblighi informativi in caso di accadimento di incidente rilevante) viene punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.
-non attua il sistema di gestione di cui all’articolo 14, comma 5, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
– non aggiorna, in conformità all’articolo 18, il rapporto di sicurezza o la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 14, comma 1), è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda di euro venticinquemila.
– non effettua gli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 3 (trasmissione informazioni al Prefetto in caso di “effetto domino”), e all’articolo 20, commi 1, 3 e 4 (comunicazioni in materia di piani di emergenza) , è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila.
Alla irrogazione della predetta sanzione provvede il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c).
Alla violazione di cui all’articolo 23, comma 5 (la diffusione dei dati e delle informazioni riservate), si applica la pena prevista all’articolo 623 del Codice penale.

Provvedimenti di sospensione o chiusura dell’attività
Il D.Lgs. 105/2015 inoltre riporta che qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente anche a seguito di controlli, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione o il Soggetto da essa designato, potrà procedere comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi.
In caso di mancata ottemperanza si passa alla sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
Se persiste il mancato adeguamento, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 105/2015 i soggetti sopracitati potranno ordinare la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.


Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015


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Redazione InSic

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