Rifugi alpini, modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi

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Nuove regole di prevenzione incendi per i rifugi alpini: con decreto del ministero dell’Interno del 3 marzo 2014 (in GU n.62 del 15-3-2014) è stata apportata modifica al Titolo IV del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere.

In particolare, il DM 3/3/2014 sostituisce interamente il Titolo IV del DL 9/4/1994, alle cui nuove disposizioni devono essere adeguati i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (entrato in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 15 marzo 2014).
Esclusi dall’adeguamento alle nuove regole, quei rifugi per i quali
a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per quanto riguarda la tempistica di adeguamento, il DM 3/3/2014 richiede che i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai nuovi requisiti di sicurezza antincendio entro la data riportata all’articolo 11 comma 4, del D.P.R. n. 151/2011 per i seguenti punti della regola tecnica allegata al DM 9/4/1994:
9 – Impianti Elettrici;
11.2 – Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove
pertinente;
13 – Segnaletica di Sicurezza;
14 – Gestione della Sicurezza;
15 – Addestramento del Personale;
17 – Istruzioni di Sicurezza.

Entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.
Ricordiamo che il comma 4, dell’art. 11, del D.P.R. 151/2011, indica il termine entro il quale, gli enti e i privati responsabili di tutte le “new entry”, esistenti alla data di pubblicazione del D.P.R., devono attuare quanto previsto dal nuovo regolamento. Tale termine era stato previsto in prima applicazione pari ad un anno e quindi entro il 6 ottobre 2012. Con provvedimenti successivi tale termine è stato prorogato al 6 ottobre 2014.

Nei Progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011) devono indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza
Entro i termini indicati, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.151/2011.

Quanto ai rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, di capienza non superiore a venticinque posti letto, essi devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, entro due anni dalla data riportata all’articolo 11 comma 4, del D.P.R. n. 151/2011.

Riferimenti normativi
DECRETO 3 marzo 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO
Modifica del Titolo IV – del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
(GU Serie Generale n.62 del 15-3-2014).

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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