Fascicolo tecnico antincendio: chiarimenti VV.F. sulla sua predisposizione

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Con Circolare prot. n. 7765 del 21-06-2016 (disponibile in allegato, il Comando VVF fornisce alcuni chiarimenti sulla modalità di predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco.
Il fascicolo è disciplinato dal DM 16/2/2007 (allegato B, punto B.8) e dal Codice di Prevenzione Incendi DM 3/8/2015 (paragrafo S.2.13) nei contenuti: va presentato in caso di variazioni di prodotti, elementi costruttivi o strutturali non rientranti nel campo di applicazione diretta del risultato di prove di resistenza al fuoco.

La circolare n.7765 intende chiarire
– i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore
– le modalità di predisposizione dello stesso.


Predisposizione del Fascicolo da parte del produttore
Quanto al primo aspetto, il Comando esclude contrasto fra le disposizioni nazionali sopra citate e la più ampia disciplina dettata dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR – Regolamento UE n.305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR, infatti, il fascicolo tecnico non è necessario.

Secondo il Dipartimento, occorre evidentemente osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI EN 15725 “Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione” che, al punto 5.3.1, ove si prevede che l’applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l’applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori.

Tuttavia, si specifica, quando l’applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l’intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.




Predisposizione del documento
Quanto alla modalità di predisposizione, si chiarisce che il fascicolo può essere fondato su norme EXAP o non.

In caso di ricorso a norme EXAP previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa, il relativo rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la EN 15725, costituisce elemento fondamentale del fascicolo tecnico: recando già gli elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione, il fascicolo sarà quindi completato dal parere tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa.

In caso di ricorso a norme non EXAP, eventualità possibile solo in assenza delle stesse, vanno applicate le disposizioni ministeriali sopra citate. Esse differiscono per le modalità di espressione del parere tecnico positivo all’estensione che, come appresso specificato, è formulato:
-da parte del laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione su campioni standard in caso di applicazione del dM 16/2/2007; – o da parte di un laboratorio di prova in caso di applicazione del dM 3/8/2015. In tale ipotesi, il laboratorio di prova deve essere autorizzato ad effettuare tutti i test standard a supporto del parere tecnico.


Infine, il Dipartimento chiarisce che la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché operante nell’ambito delle proprie competenze professionali. In questo caso non è necessario alcun parere tecnico positivo dell’estensione da parte del laboratorio.

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Redazione InSic

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